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Contratto di reimpiego studi professionali

Ridotto il bonus contributivo per le assunzioni

Contratto di reimpiego studi professionali:

Lo scorso 17 aprile 2015 è stata firmata l’Ipotesi di rinnovo del CCNL per i dipendenti degli Studi Professionali ove, tra le varie novità, è stato istituito il “contratto di reimpiego” (art. 55 del CCNL) per i lavoratori ultracinquantenni inoccupati e/o disoccupati di lunga durata.

Ove per disoccupati di lunga durata si intendono coloro che, dopo aver perso una occupazione o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di 12 mesi o da più di 6 mesi se giovani.

Mentre per inoccupati di lunga durata, si intendono coloro che, senza aver precedentemente svolto un’attività lavorativa, siano alla ricerca di un’occupazione da più di 12 mesi o da più di sei mesi se giovani.

Per tale tipologia di lavoratori viene prevista una retribuzione pari a due livelli inferiori per i primi 18 mesi, e pari a un livello inferiore per i successivi 12 mesi (tale istituto non si applica per il quinto livello e per gli apprendisti).

Inoltre, il monte-ore dei ROL sarà maturato al 50% dopo 6 mesi, al 75% dopo 12 mesi, al 100% dopo 18 mesi.

La finalità dell’istituzione del “contratto di reimpiego” è quella di incentivare l’occupazione stabile dei soggetti c.d. “deboli”, mentre dal lato datoriale viene garantita possibilità di retribuire tali lavoratori con un salario di ingresso – come sopra si è detto – pari alla retribuzione fino a due livelli immediatamente inferiori rispetto a quello di inquadramento per i primi 18 mesi dalla data di assunzione e di un livello per i successivi 12 mesi.

Il datore di lavoro che intenda ricorrere al “contratto di reimpiego” dovrà farsi consegnare dal lavoratore idonea documentazione attestante lo stato di disoccupazione.

Inoltre il datore di lavoro, poiché si tratta pur sempre di un contratto a tempo indeterminato, potrà godere anche dell’esonero contributivo previsto dalla Legge n. 190/2014, ovviamente in presenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla legge.

Il CCNL si compone di 142 articoli e – oltre alla novità del “contratto di reimpiego” prevede altresì quanto segue:

Retribuzione:

aumento salariale complessivo di € 85,00 per il 3° livello, riparametrato agli altri livelli. Tale aumento viene corrisposto in cinque tranche alle seguenti scadenze:

Apprendisti:

è stata riveduta la percentuale di conferma dei lavoratori in apprendistato professionalizzante come segue:

È possibile il part-time, ma con un orario non inferiore al 60%.

Inoltre l’obbligo di stabilizzazione non trova applicazione quando, nei 18 mesi precedenti l’assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto o qualora il datore di lavoro abbia alle proprie dipendenze un numero di lavoratori dipendenti non superiore a 3.

Tempo determinato / tempo indeterminato:

sono state ridefinite le misure massime del rapporto tra tempo determinato e tempo indeterminato come segue:

fino a 3 contratti a tempo determinato per datori che occupano fino a 5 dipendenti;

il 50% per datori di lavoro che occupano fino ai 15 dipendenti,

il 30% per i datori di lavoro che occupano oltre i 15 dipendenti.

Viene stabilita la modalità di determinazione del diritto di precedenza nei casi di reitero dell’impiego.

Permessi (ROL):

è stato rimodulato il monte ore di permessi annuali conseguenti alla riduzione orario (art. 75) normalmente pari a 40 o a 66 ore annue, a seconda che l’orario settimanale sia distribuito su 5 ovvero su 6 giorni.

Per i nuovi assunti (nel periodo di vigenza del CCNL) i ROL saranno assegnati come segue:

nella misura del 50% dopo 12 mesi dalla data di assunzione;

nella misura del 75% dopo 24 mesi dalla data di assunzione;

nella misura del 100% dopo 36 mesi dalla data di assunzione.

Per il lavoratori assunti con “contratto di reimpiego”, come sopra si è detto, i ROL sono stati così previsti:

Durata del contratto:

1° aprile 2015 – 31 marzo 2018.

Maternità / Paternità:

è stata istituita e regolamentata la c.d. “maternità a ore”.

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