Ingresso cittadini extracomunitari per lavori altamente qualificati:
Il Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero del Lavoro, con la Circolare congiunta del 5 maggio 2015, hanno informato gli interessati in merito all’ingresso e soggiorno di cittadini extracomunitari per lo svolgimento di lavori altamente qualificati.
Al riguardo si legge quanto segue nella citata Circolare.
In riferimento all’art. 27 quater del D.Lgs. 286/98, concernente le condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati (c.d. Carta Blu UE), si forniscono le indicazioni operative relative al recepimento di quanto disposto dal comma 8.
La norma in oggetto riguarda l’ingresso in Italia di lavoratori stranieri altamente qualificati che intendano svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di una persona giuridica e che siano in possesso dei requisiti indicati dalla norma stessa.
In particolare, il comma 8 dell’art. 27 quater prevede la possibilità, per il datore di lavoro, di sostituire la richiesta di nulla osta con una mera comunicazione allo Sportello Unico per l’Immigrazione della proposta di contratto di soggiorno o dell’offerta vincolante di lavoro.
In tal caso la norma prevede che la procedura così semplificata possa aver luogo solo per quei datori di lavoro che abbiano sottoscritto col Ministero dell’Interno, d’intesa col Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un apposito Protocollo d’Intesa, nel quale si impegnano a garantire la sussistenza dei requisiti in essa previsti.
Si precisa al riguardo che, a seguito delle recenti modifiche normative intervenute in materia di lavoro, non si ritiene di consentire la sottoscrizione del protocollo d’intesa per le tipologie contrattuali che rientrano nell’ipotesi di offerta vincolante di lavoro.
Ciò premesso, questi Ministeri, d’Intesa col Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, hanno predisposto uno schema di Protocollo sottoscrivendo il quale il datore di lavoro garantisce:
– l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria;
– che i lavoratori di cui si comunica l’ingresso siano in possesso del titolo di istruzione superiore rilasciato dall’autorità competente nel Paese dove è stato conseguito, che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e della relativa “dichiarazione di valore”, rilasciata dalla competente Autorità consolare e verificata all’atto del rilascio del visto;
– che la proposta contrattuale sia relativa a qualifiche professionali rientranti nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione delle professioni ISTAT – CP 2011 – e successive modificazioni;
il possesso del riconoscimento delle qualifiche professionali per le professioni regolamentate, ai sensi del decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 206.
Si rimanda, per il resto delle informazioni al testo della Circolare congiunta e ai Documenti da allegare alla richiesta di blu card allegati al presente articolo.
(Fonte: Ministero dell’Interno)