Decreto Flussi 2015 le nuove quote di ingresso:
Il Ministero del Lavoro, con comunicato stampa del 30 aprile 2015, ha informato gli interessati sul Decreto Flussi 2015 e le nuove quote di ingresso.
Al riguardo si legge quanto segue nel suddetto comunicato.
Dalle ore 9,00 del 5 maggio sarà possibile la precompilazione delle domande di nulla osta all’assunzione per lavoro stagionale per l’anno 2015, utilizzando – come di seguito indicato – il sistema telematico predisposto dal Ministero dell’Interno. L’invio delle domande sarà possibile dalle ore 8.00 del giorno successivo alla pubblicazione del decreto e sino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2015.
Il 14 aprile 2015 è stato registrato dalla Corte dei Conti, ed è attualmente in attesa di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 aprile 2015 concernente la “Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale nel territorio dello Stato per l’anno 2015”.
Quest’anno sono ammessi in Italia 13.000 lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato stagionale, ovvero per le esigenze del settore agricolo e del settore turistico-alberghiero.
Le domande potranno essere presentate esclusivamente con modalità telematiche collegandosi al sito del Ministero dell’Interno registrandosi e compilando il modulo di domanda C-stag.
In particolare la quota di 13.000 lavoratori di cui sopra riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Albania, Algeria, Bosnia – Erzegovina, Corea del Sud, Egitto, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina e Tunisia.
Con una successiva circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali tali quote verranno ripartite tra le Direzioni territoriali del Lavoro.
Rispetto all’anno passato ci sono quindi 2.000 quote in meno disponibili, riduzione motivata “sulla base dei dati relativi agli ingressi per motivi di lavoro stagionale registrati nel 2014, che hanno evidenziato una differenza tra la quota autorizzata e la sua effettiva utilizzazione”.
Altra novità riguarda l’aggiunta della Corea del Sud, all’elenco dei Paesi da cui possono provenire i lavoratori stagionali.
Nell’ambito della quota di 13.000 unità, 1.500 ingressi sono riservati alle richieste di nulla osta stagionale pluriennale, ovvero relative a quei lavoratori che abbiano già fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro può presentare richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.
In tali casi, si ricorda, la legge prevede la possibilità che venga rilasciato un permesso di soggiorno triennale, sempre per lavoro stagionale. La durata temporale di ogni anno è la stessa dell’ultimo dei due anni precedenti.
Per accogliere la domanda di nulla osta al lavoro pluriennale, i due rapporti di lavoro stagionale pregressi non devono essere necessariamente quelli precedenti la presentazione della domanda.
Il datore di lavoro deve richiedere allo Sportello Unico per l’Immigrazione il rilascio del nullaosta al lavoro pluriennale, utilizzando il modulo appositamente predisposto. La domanda può essere presentata anche da un datore di lavoro diverso da quello delle due precedenti annualità. Lo Sportello unico, accertati i requisiti, rilascia il nullaosta triennale, con l’indicazione del periodo annuale di validità. Uno dei principali vantaggi del permesso pluriennale è quello di consentire al lavoratore stagionale di fare ingresso in Italia l’anno successivo indipendentemente dalla pubblicazione del decreto flussi per lavoro stagionale. La richiesta di assunzione in caso di permesso stagionale pluriennale per le annualità successive alla prima, può essere effettuata anche da un datore di lavoro diverso dal datore di lavoro che ha ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale.
Anche in questa occasione, le associazioni di categoria potranno inviare le istanze per conto dei datori di lavoro che aderiscono alle rispettive associazioni. Pertanto, nel caso in cui le associazioni firmatarie abbiano articolazioni sul territorio con autonomia statutaria, i rispettivi rappresentanti da definire secondo lo schema già fornito in passato e disponibile all’Allegato 2 della Circolare Congiunta.
Per il resto delle informazioni al riguardo si rinvia al contenuto della Circolare congiunta Interno – Lavoro del 29 aprile 2015 e al DPCM del 2 aprile 2015 allegati al presente articolo.
(Fonte: Ministero del Lavoro – Ministero dell’Interno)