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Ricorsi amministrativi prestazioni Fondo Pensioni Lavoratori Spettacolo e Sportivi

Ricorsi amministrativi prestazioni Fondo Pensioni Lavoratori Spettacolo e Sportivi:

L’INPS, con la Circolare n. 84 del 29 aprile 2015, ha informato gli interessati circa i ricorsi amministrativi in materia di prestazioni a carico del Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo e del Fondo Pensioni per gli Sportivi Professionisti.

Al riguardo si legge quanto segue nella Circolare n. 84/2015.

Con la circolare n. 29/2013 sono state fornite alle strutture del territorio  le disposizioni per la “normalizzazione del flusso operativo del contenzioso amministrativo”  facendo espressa riserva di dare ulteriori disposizioni in merito all’iter procedurale dell’istruttoria dei ricorsi amministrativi dei Fondi Speciali di competenza dei Poli Specialistici.

Con successiva circolare n. 89/2013, l’Istituto ha provveduto a definire  le indicazioni operative per la gestione dei ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti in materia di entrate contributive relative al Fondo Pensioni per i lavoratori dello Spettacolo e al Fondo Pensioni per gli Sportivi Professionisti.

 Ad integrazione di tali ultime disposizioni, con la presente circolare, l’INPS fornisce le indicazioni per la gestione dei ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti in materia di prestazioni a carico del Fondo Pensioni per i lavoratori dello Spettacolo e al Fondo Pensioni per gli Sportivi Professionisti, completando – in tal modo – il quadro regolamentare complessivo di riferimento per la gestione del contenzioso “ex-ENPALS”.

 A decorrere dalla data di pubblicazione della Circolare n. 84/2015 di cui sopra, avverso i provvedimenti amministrativi in materia di prestazioni previdenziali adottati dalla Direzione di area metropolitana di Roma relativamente alla Linea di prodotto servizio Polo Specialistico denominato “Previdenza PALS”, in analogia a quanto già disposto dalla Circolare n. 89/2013, è proponibile ricorso amministrativo in unica istanza al Presidente dell’Istituto, entro il termine di novanta giorni dalla notifica dei suddetti provvedimenti.

I ricorsi sono trasmessi all’Istituto esclusivamente tramite canale telematico RiOL (“Ricorsi On Line”), sulla base delle istruzioni contenute nella Circolare n. 32/2011.

I ricorsi, pervenuti tramite RiOL, sono presi in carico nella procedura di gestione del contenzioso amministrativo Dicaweb, a cura dell’UO Gestione organizzativa ricorsi amministrativi della Direzione di Area metropolitana di Roma, nel rispetto dei tempi e della modalità già stabilite per la generalità dei ricorsi di competenza dei Comitati/Organi centrali.

L’attività istruttoria – nel rispetto del modello di gestione del contenzioso amministrativo di cui alla Circolare n. 132/2011 – è assicurata, tramite procedura Dicaweb, dalla Linea prodotto/servizio Polo Specialistico denominato “Previdenza PALS” che ha emanato l’atto opposto e che compila in Dicaweb la relativa Scheda Istruttoria, avendo cura di descrivere e, nel caso, integrare le motivazioni del provvedimento.

Completata la fase istruttoria e previa convalida della scheda istruttoria da parte del Direttore della Sede metropolitana di Roma, i ricorsi vanno inoltrati – tramite la procedura Dicaweb – alla Direzione Regionale Lazio che cura, a sua volta, la redazione della Relazione e della relativa Proposta di delibera.

La Direzione regionale, in analogia a quanto previsto per i ricorsi amministrativi di competenza di Comitati/Organi centrali, espleta le attività di propria competenza e, previa convalida del Direttore regionale, dispone l’inoltro dei ricorsi alla competente Direzione Centrale.

Quest’ultima,  esaminati e verificati gli atti predisposti dalla Direzione Regionale Lazio provvede – previa convalida del Direttore centrale – all’inoltro del ricorso alla Segreteria degli Organi collegiali che, infine, ne cura la trasmissione alla Segreteria del Presidente per la decisione finale.

A seguito della decisione, l’UO Gestione organizzativa ricorsi amministrativi della Direzione di Area metropolitana di Roma, cura gli adempimenti relativi alla comunicazione dell’esito al ricorrente e – eventualmente – all’esecuzione del dispositivo contenuto nella decisione medesima.

Le decisioni del Presidente sui ricorsi amministrativi sono assunte in via definitiva e pertanto, contro di esse, è ammesso esclusivamente ricorso all’Autorità giudiziaria secondo le disposizioni di legge vigenti.

Avverso gli atti, in materia di prestazioni previdenziali, a carico del Fondo Pensioni per i lavoratori dello Spettacolo e del Fondo Pensioni per gli Sportivi Professionisti, già notificati ma non ancora impugnati alla data di pubblicazione della presente circolare  è, comunque, proponibile ricorso amministrativo secondo le disposizioni sopra  dettate entro il termine di decadenza per la proposizione dell’azione giudiziaria.

I ricorsi amministrativi, in materia di prestazioni previdenziali, che sono già pervenuti telematicamente (RiOL) e sono stati presi in carico in Dicaweb come ricorsi in materia di “entrate”, andranno modificati in Dicaweb come ricorsi in materia di “prestazioni previdenziali” e avviati all’istruttoria secondo le modalità sopra descritte.

Da ultimo, i ricorsi amministrativi in materia di prestazioni previdenziali che siano stati presentati all’Istituto su supporto cartaceo e non ancora definiti  alla predetta data,  dovranno essere acquisiti in Dicaweb a cura della struttura che li ha in carico e trasferiti alla sede che ha emanato l’atto opposto, competente per l’istruttoria, secondo le modalità precedentemente illustrate.

(Fonte: INPS)

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