Riordino normativa in materia di ammortizzatori sociali CO.CO.PRO.:
L’INPS, con la Circolare n. 83 del 27 aprile 2015, ha informato gli interessati circa le disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati (L.n. 183/2014) e l’indennità di disoccupazione per i CO.CO.PRO collaboratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS – COLL) anche a progetto.
In particolare si legge quanto segue nella Circolare n. 27/2015.
Il D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22 (pubblicato nella G.U. n. 54/2015), recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, ha dettato, tra l’altro, nuove norme in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata.
In particolare, l’art. 15 del richiamato decreto legislativo ha istituito, in via sperimentale per il 2015, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, una nuova indennità di disoccupazione mensile – denominata DIS-COLL – rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Per evento di disoccupazione si intende l’evento di cessazione dal lavoro che ha comportato lo stato di disoccupazione.
Disciplina della nuova indennità di disoccupazione DIS-COLL
Destinatari
Sono destinatari della indennità DIS-COLL i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto – con esclusione degli amministratori e dei sindaci – iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’INPS, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
Requisiti
L’indennità DIS-COLL è riconosciuta ai lavoratori, come individuati nel punto precedente, che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (stato di disoccupazione);
b) possano fare valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (accredito contributivo di tre mensilità);
- c) possano fare valere, nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di cui al punto 2.1 di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione (requisito contributivo/reddituale).
Si rimanda per tutte le informazioni al testo della Circolare n. 83/2015 e del suo allegato (Allegato n. 1) pubblicati unitamente al presente articolo.
(Fonte: INPS)