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Assegno nucleo familiare cittadini stranieri:

L’INPS, con comunicato del 23 aprile 2015, in esecuzione dell’Ordinanza del 14 aprile 2015 ha pubblicato la decisione del Giudice del Tribunale di Brescia il quale, disapplicando l’art. 2, comma 6, della Legge n. 153 del 1988, ritenuto in contrasto con la Direttiva 2003/109/CE, riconosce ai cittadini stranieri soggiornanti di lungo periodo in Italia il diritto all’Assegno per il nucleo familiare per i familiari residenti all’estero.

Il caso all’esame del Tribunale di Brescia riguardava il caso di alcuni cittadini stranieri residenti in Italia e titolari di permesso di soggiorno CE di lungo periodo, dipendenti della S.p.A. Iveco, ai quali l’INPS “aveva loro contestato l’indebita percezione di somme erogate a titolo di assegno per il nucleo familiare, e ciò per i periodi di assenza dall’Italia dei loro familiari”. Per tale motivo la società datrice di lavoro Iveco S.p.A. tratteneva mensilmente 1/5 della loro retribuzione sino ad estinzione del debito.

I ricorrenti chiedevano quindi al Giudice adito, tra le altre cose, quanto segue:

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a) di accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall’Inps consistente nell’aver negato il loro diritto all’assegno per il nucleo familiare per i periodi indicati nel verbale di accertamento e nell’avere avviato la procedura di recupero dei corrispondenti importi; b) di accertare e dichiarare il loro diritto a percepire l’assegno per il nucleo familiare anche nei periodi indicati nei citati verbali e comunque alle medesime condizioni alle quali detto assegno viene riconosciuto ai cittadini italiani, dichiarando quindi l’insussistenza dell’indebito contestato; …”.

Il Giudice adito, come sopra si è detto, accoglieva il ricorso e accertava “il carattere discriminatorio della condotta dell’INPS consistente nell’aver negato ai ricorrenti, stranieri soggiornanti di lungo periodo e con residenza in Italia, l’assegno per il nucleo familiare in relazione ai periodi indicati nel verbale di accertamento n. 000371122/DDL e nell’aver avviato la procedura di recupero dei corrispondenti importi”; accertava, conseguentemente, “il diritto dei ricorrenti a percepire l’assegno per il nucleo familiare anche nei periodi indicati nel verbale di accertamento, dichiarando di conseguenza l’insussistenza dell’indebito prospettato dall’Inps”; condannava quindi “l’Inps ed Iveco S.p.A., secondo le rispettive competenze, a restituire ai ricorrenti le somme trattenute in esecuzione del verbale di accertamento…” .

(Fonte: INPS)

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