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Istruzioni operative liquidazione QUIR:

L’INPS, con la Circolare n. 82 del 23 aprile 2015, ha informato gli interessati circa le istruzioni operative e contabili sulla liquidazione della QUIR – Quota Integrativa della Retribuzione (art. 1, comma 26 e seguenti della L.n. 190/2014).

Al riguardo si legge (sinteticamente) quanto segue nella Circolare n. 82/2015.

L’articolo 1, commi da 26 a 34, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (di seguito, anche “Legge di stabilità 2015”, Allegato n. 1), prevede che, in via sperimentale e in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, i lavoratori dipendenti del settore privato – ad eccezione dei lavoratori domestici e di quelli del settore agricolo – con un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi, possano richiedere al datore di lavoro la liquidazione della quota maturanda del trattamento di fine rapporto (TFR), di cui alla legge n. 297/1982, sotto forma di integrazione della retribuzione mensile.

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La manifestazione di volontà – che una volta espressa è irrevocabile fino al 30 giugno 2018 – può essere esercitata anche in caso di conferimento, con modalità tacite o esplicite, del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari di cui al d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

L’integrazione richiesta viene liquidata mensilmente dal datore di lavoro in forma diretta, come quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.).

Ai fini della relativa corresponsione, i datori di lavoro con meno di cinquanta addetti e non tenuti all’obbligo del versamento al fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 c.c. – costituito ai sensi dell’art. 1, comma 755, della legge n. 296/2006 (di seguito, anche “Fondo di Tesoreria”) – possono accedere a un finanziamento assistito da garanzia (di seguito, anche “Finanziamento”). Detta garanzia è rilasciata da uno specifico fondo appositamente costituito presso l’INPS (di seguito, anche “Fondo di garanzia”) e, in ultima istanza, dallo Stato.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 20 febbraio 2015, n. 29 (di seguito, anche “Dpcm”, Allegato n. 2, pubblicato nella GU n. 65 del 19 marzo 2015 ed entrato in vigore il 3 aprile 2015)  emanato ex art. 1, comma 33 della citata legge n. 190/2014, disciplina le modalità di attuazione della liquidazione della Qu.I.R. in busta paga, nonché i criteri, le condizioni e il funzionamento del Fondo di garanzia.

La richiesta di finanziamento può essere presentata presso una delle banche o degli intermediari finanziari che aderiscono all’apposito accordo-quadro sottoscritto tra Associazione bancaria italiana (ABI) e i Ministeri dell’economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali in data 20 marzo 2015 (Allegato n. 3).

Con la presente circolare, allo scopo di favorire la corretta applicazione della liquidazione della Qu.I.R., si illustra la disciplina della materia e si forniscono istruzioni in ordine alle modalità di valorizzazione degli elementi che compongo il flusso delle denunce contributive dei datori di lavoro (UniEmens).

Si rimanda per il resto delle informazioni al contenuto della Circolare n. 82/2015 e ai suoi allegati (Allegato n. 1Allegato n. 2,  Allegato n. 3, Allegato n. 4) pubblicati unitamente al seguente articolo.

(Fonte: INPS)

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