Dipendenti pubblici e permessi per visite mediche
Il TAR del Lazio con la Sentenza n. 5714 del 17 aprile 2015 ha stabilito che non corre l’obbligo di richiedere un permesso per il dipendente pubblico che si assenti dal lavoro per effettuare visite mediche, terapie ed esami diagnostici e pertanto sarà sufficiente applicare la vecchia disciplina che prevedeva per tali ipotesi l’assenza per malattia.
Il TAR del Lazio, con la sentenza n. 5714/2015, ha accolto quindi il ricorso proposto da una organizzazione sindacale (FLC-CGIL) che aveva impugnato la circolare n. 2/2014 del Dipartimento della Funzione Pubblica nella quale si stabiliva la necessità – per i dipendenti pubblici che si assentavano dal lavoro per sottoporsi a visite specialistiche, terapie o esami diagnostici – di dover chiedere un permesso.
Al riguardo la normativa applicabile alla fattispecie ritiene che: “Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica” (art. 55-septies, comma 5 ter, D.Lgs. n. 165/2001 e succ. mod.).
Mentre la circolare n. 2/2014 prevedeva che “…per l’effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il dipendente deve fruire dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei CCNL, o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore)… “.
Ad avviso del TAR del Lazio, invece, non può ritenersi – contrariamente a quanto stabilito dalla Circolare n. 2/2014 che “il riferimento ai “permessi” debba essere inserito sic et simpliciter nell’ambito della normativa contrattuale collettiva vigente, senza alcuna modifica o integrazione”. E pertanto ad avviso del TAR Lazio “ciò vuol dire che un’interpretazione logicamente e sistematicamente orientata dalla norma non può essere quella proposta con la circolare impugnata, che direttamente ritiene di richiamare i permessi per “documentati motivi personali secondo la disciplina dei CCNL o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore)”. Ciò perché, evidentemente, tali permessi, e la relativa contrattazione di comparto, erano stati individuati nella vigenza della normativa precedente, che non faceva distinzione sull’assenza per malattia, come sopra evidenziato. È chiaro che tali “permessi” riguardavano la necessità di assentarsi dal lavoro per le ragioni più varie (indicate anche dalla Federazione sindacale ricorrente) ma non anche per le assenze per terapie e simili di cui all’art. 55-septies cit. allora vigente”.
Il TAR del Lazio ha quindi accolto il ricorso del sindacato e per l’effetto ha annullato la circolare impugnata.
Si rimanda per il resto della interessantissima motivazione al testo della sentenza n. 5714/2015 allegata al presente articolo.
(Fonte: TAR Lazio)