Benefici previdenziali ex lavoratori affetti da patologia asbesto correlata
L’INPS, con la Circolare n. 80 del 21 aprile 2015, ha informato gli interessati circa i benefici previdenziali riconosciuti a ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica, affetti da patologia asbesto correlata derivante da esposizione all’amianto (art. 1, comma 117, L.n. 190/2014).
Al riguardo si legge quanto segue nella Circolare n. 80/2015.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, Supplemento ordinario n. 99, è stata pubblicata la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”.
L’articolo 1, comma 117, della citata legge così dispone: “In deroga a quanto disposto dall’articolo 24 del decreto – legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, si applicano ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso dell’ anno 2015, senza la corresponsione di ratei arretrati, sulla base della normativa vigente prima dell’entrata in vigore del citato decreto – legge n. 201 del 2011, anche agli ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento dell’impresa presso cui erano occupati e il cui sito è interessato da piano di bonifica da parte dell’ ente territoriale, che non hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente, che risultano ammalati con patologia asbesto – correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell’articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni”.
Destinatari
I destinatari delle disposizioni di cui al citato comma 117, sono i soggetti:
a) ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica dall’amianto che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento dell’impresa presso cui erano occupati e il cui sito è interessato da piano di bonifica da parte dell’ente territoriale;
b) ammalati con patologia asbesto – correlata documentata dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e in possesso della certificazione di esposizione all’amianto rilasciata dall’INAIL, per effetto del rinvio all’articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni;
c) che possono far valere nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno trenta anni (pari a 1560 settimane) di anzianità assicurativa e di contribuzione utile ai fini del diritto per la pensione di anzianità, come disposto dal comma 2 dell’articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni;
d) in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, con il beneficio di cui al successivo punto 4, in base alle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 201 del 2011, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso dell’anno 2015;
e) che alla data di conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico non hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata previsti dalla normativa vigente;
f) che non siano titolari di pensione di invalidità, di pensione di inabilità o di assegno ordinario di invalidità.
In presenza di domanda di pensione, ai fini della verifica della sussistenza del requisito di cui alla lettera a), le Strutture territoriali avranno cura di accertare che:
– l’impresa abbia svolto attività di scoibentazione e bonifica;
– il sito dell’impresa che ha svolto attività di scoibentazione e bonifica sia stato interessato da piano di bonifica da parte dell’ente territoriale.
Si rimanda, per il resto delle informazioni, al contenuto della Circolare n. 80/2015 allegata al presente articolo.
(Fonte: INPS)