Funzioni centrali di supporto attività distribuzione gas:
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, con Interpello n. 12 del 17 aprile 2015, ha risposto al quesito avanzato dalla FederUtility circa l’individuazione del personale che svolge funzioni centrali di supporto all’attività di distribuzione del gas – art. 2, comma 31, L. n. 92/2012 – esenzione dall’obbligo contributivo nei casi di risoluzione ex art. 2, D.M. 21/04/2011. La FederUtility nello specifico ha avanzato istanza di interpello in ordine alla corretta individuazione del campo di applicazione della disciplina concernente la tutela occupazionale del settore di riferimento, contemplata dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero del Lavoro del 21 aprile 2011, in caso di nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas che prevedono il passaggio di personale dal gestore uscente al gestore subentrante. In particolare, l’istante ha chiesto di sapere se il personale che svolge funzioni centrali di supporto all’attività di distribuzione del gas, oggetto della tutela occupazionale di cui all’art. 2, comma 1, del medesimo Decreto, possa essere individuato mediante lo stesso criterio utilizzato dall’art. 1 per inquadrare il personale che espleta funzioni operative. Ha sollevato, altresì, la questione afferente la possibilità di considerare la risoluzione del contratto di lavoro, sancita dall’art. 2 citato, quale particolare tipo di risoluzione consensuale ai fini della fruizione dell’esenzione dal versamento del c.d. contributo di licenziamento previsto dall’art. 2, comma 31, L. n. 92/2012.
Al riguardo si legge quanto segue nell’Interpello n. 12/2015.
In via preliminare il Ministero ha evidenziato che, ai sensi dell’art. 1 del Decreto interministeriale in esame, il diritto all’assunzione da parte del gestore subentrante viene riconosciuto al personale operativo addetto alla gestione degli impianti di distribuzione del gas naturale, individuato attraverso il criterio afferente alla titolarità del rapporto di lavoro; ci si riferisce al personale che risulta “direttamente dipendente dalla società concessionaria o da una società da essa interamente controllata o dalla sua controllante, purché al 100%”.
Per quanto attiene al personale che svolge funzioni centrali, c.d. di staff (quali ad esempio la direzione dell’impresa, l’ingegneria, la gestione centralizzata della qualità del servizio, il servizio legale ecc.), l’art. 2, commi 1 e 3, dispone una tutela occupazionale analoga a quella stabilita per il personale operativo incentrata, tuttavia, su un criterio di tipo quantitativo/proporzionale, laddove sancisce l’assunzione da parte del gestore subentrante solo di una “quota parte” del personale che espleta funzioni centrali.
A fronte del quadro regolatorio predisposto dal D.M., in risposta al primo quesito, il Ministero ha ritenuto che il criterio relativo alla titolarità del rapporto di lavoro utilizzato per il personale operativo possa trovare applicazione anche nei confronti del personale di staff, con la conseguenza che di tale personale verrebbe tutelato non soltanto quello alle dirette dipendenze della società concessionaria, ma anche quello dipendente da una società da essa interamente controllata o dalla sua controllante, purché al 100%.
In considerazione della ratio delle disposizioni di cui al predetto D.M., al fine di estendere la tutela occupazionale al personale di staff, appare tuttavia necessario che si riscontri, tenuto conto delle modalità organizzative aziendali, una effettiva concentrazione delle funzioni centrali nella società capogruppo o in società del gruppo specializzate.
Riguardo alla seconda problematica, il Ministero ha sottolineato che la tutela occupazionale in argomento viene attuata mediante il passaggio diretto ed immediato del personale sia operativo che di staff, per quota parte, dal gestore uscente a quello subentrante, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro e salvo espressa rinuncia degli interessati, con salvaguardia delle condizioni economiche individuali pregresse (cfr. art. 2 , comma 1).
In tale fattispecie, verificandosi un passaggio diretto ed immediato di personale, verrebbe meno il presupposto fondamentale per il riconoscimento dell’ASpI, ovvero lo stato di disoccupazione di cui all’art. 1, comma 2 lett. c), D.Lgs. n. 181/2000, con conseguente esclusione dell’obbligo di versamento del contributo di licenziamento. L’art. 2, comma 31, L. n. 92/2012, infatti, prevede l’obbligo datoriale di corrispondere il c.d. contributo di licenziamento “nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’Aspi”.
Il Ministero ha altresì ritenuto che le suddette causali vadano identificate negli eventi di disoccupazione involontaria a far data dal 1° gennaio 2013 ex art. 2, comma 4, L. n. 92/2012, ai sensi del quale l’ASpI viene riconosciuta ai lavoratori che abbiamo perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino i seguenti requisiti: siano in stato di disoccupazione ex art. 1, comma 2 lett. c), D.Lgs. n. 181/2000, possano far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione. La disposizione citata vale, dunque, ad esonerare i datori di lavoro dal pagamento del contributo addizionale ASpI per l’estinzione dei rapporti di lavoro cui non consegue uno stato di disoccupazione in ragione della contestuale riassunzione del personale da parte dell’impresa subentrante.
(Fonte: Ministero del Lavoro)