Fondo di solidarietà residuale
L’INPS, con la Circolare n. 79 del 16 aprile 2015, ha informato gli interessati circa il Fondo di solidarietà residuale ex articolo 3, comma 19, Legge n. 92 del 2012 e ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla definizione dell’ambito di applicazione.
Al riguardo si legge quanto segue nella Circolare n. 79/2015.
Come noto, il decreto ministeriale n. 79141 del 7 febbraio 2014, istitutivo del Fondo di solidarietà residuale non identifica espressamente i settori in cui devono operare le imprese rientranti nell’ambito di applicazione del medesimo Fondo residuale ma –richiamando le disposizioni dell’articolo 3, comma 19 della Legge n. 92/2012 – individua quali destinatari delle tutele assicurate dal Fondo in oggetto i lavoratori dipendenti da imprese appartenenti ai settori non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia d’integrazione salariale, per i quali non siano stipulati, accordi collettivi volti all’attivazione di un Fondo di cui al precedente comma 4, ovvero ai sensi del comma 14.
In considerazione di quanto sopra sottolineato, l’INPS fa presente che sono pervenute all’Istituto richieste di chiarimento in ordine alla corretta individuazione dell’ambito di applicazione del Fondo di cui si tratta. Pertanto, con la presente circolare, l’Istituto fornisce precisazioni in merito alle tipologie di imprese per le quali è stato istituito il Fondo di solidarietà residuale e si dettano ulteriori indicazioni sull’assolvimento del relativo obbligo contributivo.
Tali disposizioni sono integrative delle indicazioni dettate – in relazione alle caratteristiche del suddetto Fondo ed alla relativa disciplina di finanziamento – con circolare n. 100 del 2 settembre 2014 e con successivi messaggi n. 6897 dell’8 settembre 2014 e n. 8673 del 12 novembre 2014.
Si rinvia pertanto al contenuto della Circolare n. 79/2015 allegata al presente articolo per la opportuna conoscenza di tali chiarimenti forniti dall’INPS in merito a: imprese che rientrano nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l’Artigianato; alle Università non statali legalmente riconosciute; alle Imprese di gestione esattoriale e imprese esercenti attività di trasporto; ai lavoratori svantaggiati delle cooperative sociali di tipo b) e alle modalità di recupero.
(Fonte: INPS)