Conferma riduzione contributiva settore edilizia:
L’INPS, con la Circolare n. 75 del 10 aprile 2015, ha informato gli interessati circa la conferma della riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per l’anno 2014.
Al riguardo si legge nella Circolare n. 75/2015, quanto segue.
Il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 dicembre 2014 (allegato 1), assunto di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze – pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 53 del 5 marzo 2015 – ha confermato per l’anno 2014, nella misura dell’11,50 %, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili, introdotta dall’articolo 29 del decreto legge n. 244 del 23 giugno 1995, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modifiche e integrazioni.
Con la circolare n. 75/2015 l’Istituto provvede a riepilogare la normativa che regola la materia, nonché l’insieme delle modalità operative.
Caratteristiche della riduzione contributiva. Condizioni di accesso al beneficio.
Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti – nella misura dell’11,50% – per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.
Hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavori classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi 11301, 11302, 11303, 11304 e 11305 e nel settore dell’artigianato con i codici statistici contributivi 41301, 41302, 41303, 41304 e 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.
Si ricorda che non costituiscono attività edili in senso stretto – pertanto sono escluse dalla riduzione contributiva in oggetto – le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili, contraddistinte dai codici Ateco 2007 da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, sempre accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P.
Si osserva, inoltre, che l’agevolazione:
- compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2014;
- non trova applicazione sul contributo previsto dall’articolo 25, comma 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua e versato dai datori di lavoro, fino al 31 dicembre 2014, unitamente alla contribuzione a copertura della disoccupazione involontaria (A decorrere dall’anno 2005, è previsto che l’Istituto trasferisca ai Fondi interprofessionali per la formazione continua, mediante acconti bimestrali, l’intero ammontare del contributo integrativo in base alla legge 845/1978 (0,30%), una volta dedotti i meri costi amministrativi;
- è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’art. 6, commi da 9 a 13, del d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, nonché da quelle dettate dall’art. 1, comma 1, del medesimo decreto, in materia di retribuzione imponibile.
La riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (ad esempio, assunzione dalle liste di mobilità ai sensi della l. 223/1991).
In base all’art. 36 bis, comma 8, del decreto legge 223/2006, i datori di lavoro:
- devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle casse edili;
- non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione.
Le citate disposizioni, specifiche per il settore edile, si affiancano a quelle previste in via generale dall’art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che impongono a tutti i datori di lavoro, che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale, l’obbligo del rispetto del contratto collettivo, nonché il possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva.
Nel caso in cui venga accertata la non veridicità della dichiarazione, le sedi territorialmente competenti dell’Inps – oltre alla dovuta attivazione nei riguardi dell’autorità giudiziaria – procederanno al recupero delle somme indebitamente fruite.
Nei casi di omessa denuncia od omesso versamento delle somme dovute alle casse edili, continuerà inoltre a trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 29, comma 3, del d.l. 244/1995, convertito con legge 341/1995.
Per il resto delle istruzioni si rimanda al testo integrale della Circolare n. 75/2015 allegata al presente articolo a ai suoi allegati (Allegato n. 1 e Allegato n. 2).
(Fonte: INPS)