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Accordo di rinnovo CCNL imprese private distribuzione e recapito:

Lo scorso 2 aprile 2015 è stato sottoscritto l’accordo di rinnovo del CCNL imprese private operanti nel settore della distribuzione, del recapito e dei servizi postali tra la FISE – ARE e la SLC – CGIL, SLP – CISL, UIL – POST.

L’accordo avrà validità fino al 31 dicembre 2015.

Tra le novità si segnala la previsione, per i lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo, di un importo una tantum per il livello 5° super pari ad euro 250,00 lordi con relativa riparametrazione sugli altri livelli di inquadramento.

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Tale importo sarà corrisposto pro-quota con riferimento a tante quote mensili quanti sono i mesi di servizio effettivo prestato nel periodo 1° gennaio 2013 – 30 aprile 2015.

Per le imprese che applicano il suddetto CCNL successivamente al 6.12.2013, l’importo complessivo dell’una tantum è pari a euro 150,00 complessivi, divisi in due tranches di pari entità nei mesi di giugno 2015 e novembre 2015.

Inoltre, è stato deciso un  aumento del minimo tabellare per il livello 5° super pari ad euro 17,00 con relativa riparametrazione sugli altri livelli di inquadramento, da erogare con la retribuzione del mese di luglio 2015.

Per quanto riguarda il lavoro a tempo determinato, sarà consentita l’apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato, di durata non superiore a 36 mesi.

Lo “stop & go”, cioè gli intervalli di legge tra un contratto e l’altro non troverà applicazione nei seguenti casi:

  • sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;
  • temporanei incrementi dell’attività, previa comunicazione alle r.s.a./r.s.u.;
  • copertura di posizioni non ancora stabilizzate nelle fasi di avvio di nuove attività, considerate tali fino ad un massimo di dodici mesi;
  • lavorazioni a carattere eccezionale che richiedono personale avente specializzazioni diverse da quelle presenti in azienda.

Inoltre non sarà consentito assumere lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20%, fatte salve le esclusioni di legge, del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. In caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione. Nel caso in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 10, resta ferma la possibilità di costituire fino a 10 contratti a tempo determinato. I lavoratori a tempo parziale sono sempre computati ai sensi dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 61/2000.

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