Accordo per lavoro flessibile Expo 2015:
Lo scorso 26 marzo 2015 è stato sottoscritto presso la Sede di Confcommercio Milano l’Accordo Expo 2015 per il lavoro flessibile tra le seguenti parti: Unione Confcommercio Milano, Lodi e Brianza da una parte e FILCAMS – CGIL, FISASCAT – CISL, UILTUCS – UIL dall’altra.
Con la sottoscrizione di tale Accordo si è voluta dare regolamentazione esclusivamente nei confronti dei 
- lavoratori dipendenti da datori di lavoro con sede legale e/o operativa in provincia di Milano, che svolgono la loro attività in tale ambito territoriale;
- datori di lavoro come sopra definiti che applicano e rispettano integralmente il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi, sia per la parte c.d. economica/normativa sia per la parte c.d. obbligatoria.
Restano valide le eventuali condizioni di miglior favore esistenti nelle singole aziende.
L’accordo riguarda, come sopra si è detto, il lavoro flessibile e sarà valido dalla data di sottoscrizione (26.3.2015) e scadrà il 31 marzo 2016. Esso coinvolge le aziende che applicano il CCNL del Terziario della Distribuzione e dei Servizi, come sopra si è detto, e disciplina i seguenti argomenti:
- Apprendistato professionalizzante finalizzato all’acquisizione di competenze professionali per EXPO 2015: in particolare le assunzioni dovranno essere effettuate fino al 31 agosto 2015;
- Lavoro a tempo parziale: Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente accordo fino al 31 marzo 2016 potranno essere assunti lavoratori con contratti a tempo parziale, ai sensi dellJart.72 del CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi, della durata di 8 ore settimanali in qualunque giorno della settimana, a cui potranno accedere, oltre alle categorie già individuate dal citato art. 72, anche:
- giovani fino a 29 anni di età compiuti;
- disoccupati con almeno 45 anni di età.
Si applica quanto previsto dall’art. 20, 6″ comma, lett. f) del CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi.
- Riposo giornaliero: per tutta il periodo di validità dell’accordo è previsto in 11 ore consecutive che potranno anche essere frazionate ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 66/2003, oltre che per le ipotesi previste dall’art. 120 del CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi, anche in caso di mutamento dell’organizzazione del lavoro derivante dall’ampliamento dell’offerta di vendita o servizio al pubblico e/o da afflussi straordinari di clientela. Tuttavia le parti convengono la garanzia di un riposo minimo continuativo di almeno 9 ore al fine di garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
- Iniziative a sostegno dei lavoratori: come ad esempio l’attivazione di uno Sportello di orientamento al lavoro e alla ricollocazione rivolto ai lavoratori assunti ai sensi dell’accordo; la realizzazione di attività per la qualificazione e riqualificazione dei lavoratori; l’incentivazione dell’uso dei mezzi di trasporto pubblico per la mobilità casa – lavoro e riduzione dei costi attraverso convenzioni con aziende di trasporto urbano ed extraurbano; integrazione degli oneri sostenuti dai lavoratori e lavoratrici per la frequenza agli asili nido; ecc.
- Decorrenza e durata: come sopra si è detto l’accordo entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione e scadrà il 31 marzo 2016.