Liquidazione mensile TFR esclusa in caso di CIGS:
Il DPCM n. 29 del 2015 che entrerà in vigore dal prossimo 3 aprile 2015, attua il contenuto delle disposizioni di cui alla Legge di Stabilità 2015 (L.n. 190/2014) in merito al pagamento del TFR come Quota Integrativa della Retribuzione – Qu.I.R.
Non a tutti i lavoratori, però, sarà consentita la suddetta liquidazione mensile del TFR: infatti nelle unità produttive in cui vi sia l’erogazione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria – CIGS o anche in deroga, non sarà consentito il versamento mensile della Qu.I.R, ma non solo.
Infatti il DPCM n. 29/2015 prevede espressamente che restano esclusi dalla possibilità di ottenere il TFR in busta paga i seguenti lavoratori:
- lavoratori dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali;
- lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto nel registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis della legge fallimentare;
- lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto presso il Registro delle imprese un piano di risanamento attestato di cui all’articolo 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare;
- lavoratori dipendenti da datori di lavoro per i quali, ai sensi delle disposizioni normative vigenti, siano stati autorizzati interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in prosecuzione dell’integrazione straordinaria stessa, limitatamente ai lavoratori dipendenti in forza all’unità produttiva interessata dai predetti interventi;
- lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti di cui all’articolo 7, della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
Come abbiamo già detto nel nostro articolo “Erogazioni TFR in busta da luglio sotto i 50 dipendenti”, una volta ricevuta la richiesta del lavoratore (di cui all’Allegato A del DPCM n. 29 del 2015), il datore di lavoro – in presenza dei requisiti necessari – sarà tenuto ad erogare la QU.I.R. a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, ad eccezione dei datori di lavoro che occupano meno di 50 dipendenti (in tale ipotesi l’erogazione della Qu.I.R. avverrà dal terzo mese successivo a quello della domanda).
Inoltre, affinché il lavoratore possa presentare l’istanza al datore di lavoro per l’erogazione della Qu.I.R. in busta paga è necessario innanzi tutto, un rapporto di lavoro subordinato di almeno sei mesi presso lo stesso datore di lavoro.
Sono altresì esclusi dalla erogazione della Qu.I.R.: i lavoratori domestici; i lavoratori agricoli; i lavoratori che hanno messo il TFR a garanzia di un contratto di finanziamento (di cui il datore di lavoro deve obbligatoriamente essere informato) e fino al momento della sua estinzione; i lavoratori dipendenti per i quali la legge o la contrattazione collettiva di secondo livello prevede la corresponsione periodica del TFR ovvero l’accantonamento medesimo presso soggetti terzi.