Completamento proroghe programmi di crisi per cessazione attività:
Il Ministero del Lavoro – Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali – con Circolare n. 9 del 20 marzo 2015, ha informato gli interessati circa il completamento delle proroghe a 24 mesi dei programmi di crisi per cessazioni di attività (art. 1, comma 110, L.n. 190/2014 e art. 3, comma 3-septies, del D.L. n. 192/2014, convertito con modificazioni dalla L.n. 11/2015).
Al fine di conseguire il completamento nel corso dell’anno 2015 dei piani di gestione degli esuberi di personale relativi all’anno 2014, il finanziamento previsto per le proroghe dei trattamenti è esteso all’anno 2015 nel limite di 60 milioni di euro.
Al fine di assicurare tutela ai lavoratori delle imprese che hanno posto in essere la proroga di un programma di crisi aziendale, il cui secondo anno di piano di gestione degli esuberi sia iniziato nel corso del 2014, è stato stabilito di procedere all’esame istruttorio delle istanze presentate fino a concorrenza delle risorse finanziarie previste come sopra in 60 milioni di euro, relative a programmi di proroga che abbiano avuto inizio entro e non oltre il 31 dicembre 2014.
Inoltre, si legge sempre nella Circolare n. 9/2015, al fine di consentire il completamento dei piani di gestione degli esuberi a 24 mesi già concordati con accordi sottoscritti in sede ministeriale, possono essere autorizzati i trattamenti relativi al secondo anno di crisi per cessazione di attività che hanno inizio nel corso dell’anno 2015 fino a concorrenza delle contingentate risorse finanziare.
A seguito di ciò la Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali del Ministero del Lavoro provvederà ad emanare, previa istruttoria relativa alla verifica dei presupposti normativi, decreti di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale fino a concorrenza del sopra citato limite di risorse finanziarie stanziate, riferendosi anche a programmi del secondo anno di proroga della CIGS per cessazione aziendale – oggetto di accordi già stipulati in sede ministeriale – che abbiano avuto inizio oltre il limite temporale del 31 dicembre 2014 e, comunque, entro il 31 dicembre 2015.
(Fonte: Ministero del Lavoro)