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CIG a zero ore e NASpI:

Il Ministero del Lavoro ha reso noto che per quanto concerne la NASpI “saranno considerati neutri i periodi di CIG a zero ore e quelli non utili al soddisfacimento del requisito contributivo immediatamente precedenti la cessazione del rapporto”. È quanto si legge nel comunicato del 20 marzo 2015.

Con riferimento al diritto alla nuova prestazione NASpI in presenza di periodi di Cassa Integrazione a zero ore o di altri periodi non utili ai fini del soddisfacimento del requisito contributivo (per esempio malattia senza integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro) che risultino immediatamente precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, il Ministero del Lavoro ha precisato quanto segue.

Il Decreto Legislativo 22/2015 contenente disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria rinvia, per questi casi, alla normativa vigente.

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Gli eventi sopra richiamati saranno quindi considerati, come avveniva in precedenza, periodi neutri e determineranno un ampliamento, pari alla loro durata, del quadriennio all’interno del quale ricercare il requisito necessario di almeno tredici settimane di contribuzione.

Allo stesso modo, quanto al nuovo requisito introdotto dalla recente disciplina, consistente nel poter far valere almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo verrà ricercato nei 12 mesi immediatamente precedenti gli eventi sopra richiamati, anche qui considerati periodi neutri.

Tutti questi aspetti saranno adeguatamente dettagliati nella circolare attuativa della NASpI che verrà emanata dall’INPS.

Si rammenta che la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego – NASpI ha la funzione di “fornire una tutela al sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione” e sostituirà – a partire dal prossimo 1° maggio 2015, le precedenti prestazioni di ASpI e mini-ASpI.

(Fonte: Ministero del Lavoro)

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