Advertisement

Riduzione del termine di validità DURC: 

L’INPS, con il Messaggio n. 1894 del 16 marzo 2015, ha informato gli interessati circa la riduzione del termine di validità del DURC – Documento Unico di Regolarità contributiva per i lavori privati edili che passa dagli iniziali 120 giorni a 90 giorni.

Il DURC, come è noto, è il certificato unico che attesta la regolarità di un’impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento. E per regolarità contributiva si intende la correntezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente riferite all’intera situazione aziendale.

In particolare, si legge nel Messaggio n. 1894/2015 quanto segue.

Advertisement

L’art. 31 del Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, al comma 5 ha fissato la validità del Documento Unico di Regolarità Contributiva in 120 giorni ed ha disposto, al comma 8-sexies, che fino al 31 dicembre 2014  tale validità si applichi anche ai “lavori edili per i soggetti privati”.

Con la nota del 5 marzo 2015, la Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che, decorso il termine citato e  in attesa dell’emanazione del decreto attuativo previsto dall’art. 4, c. 1, del D.L. n. 34/2014, la validità del DURC riferito ai lavori edili per i soggetti privati torna ad essere di 90 giorni con effetto dal 1° gennaio 2015.

Al riguardo, si comunica che l’applicativo dello Sportello unico previdenziale è stato aggiornato al fine di riportare a 90 giorni il periodo di validità dei DURC relativi ai lavori privati in edilizia che, pertanto, recheranno in calce la dicitura “Il presente certificato è valido 90 giorni dalla data di emissione”.

(Fonte: INPS)

Advertisement