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Incentivi economici assunzioni lavoratori in liste mobilità:

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, con Interpello n. 3 del 6 marzo 2015, ha fornito un parere a seguito di istanza avanzata dall’Unione Nazionale Istituti di Vigilanza in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 4, comma 12, L. n. 92/2012, concernente la disciplina degli incentivi economici e contributivi all’assunzione.

In particolare, l’istante chiede di chiarire se gli incentivi previsti dalla disposizione normativa sopra citata per le assunzioni di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità spettino anche nei seguenti casi:

  • nei confronti di imprese per cui è stato omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182 bis, L. fallimentare;
  • ad imprese che, a seguito di licenziamenti collettivi effettuati per crisi aziendale, intendono assumere gli stessi lavoratori licenziati per cui vige il diritto di precedenza anche dopo i successivi sei mesi dalla data di licenziamento, in virtù di accordi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del CCNL di categoria;
  • per imprese che, in caso di cambio appalto per servizi identici e ripetitivi, non procedono all’assunzione dei lavoratori già occupati da altra impresa in conformità alla clausola sociale prevista dal CCNL di categoria.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O. e dell’Ufficio legislativo, il Ministero ha fornito la seguente risposta.

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In via preliminare, occorre muovere dal dettato normativo di cui all’art. 4, comma 12, L. n. 92/2012 in cui è riportata la disciplina sugli incentivi alle assunzioni, compresi quelli previsti dall’art. 8, comma 9, L. n. 407/1990 e dagli artt. 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, L. n. 223/1991.

Ai sensi delle suddetta disposizione, gli incentivi non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva ovvero se viola il diritto di precedenza stabilito ex lege o dal contratto collettivo alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine.

Ha evidenzia, altresì, come si legge nell’Interpello n. 3/2015, che gli incentivi non sono riconosciuti nell’ipotesi in cui il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione abbia in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione risultino finalizzate all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva (cfr. INPS circ. n. 137/2012).

Va ricordato che a decorrere dal 1° gennaio 2017 verrà meno la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità e di conseguenza risultano espressamente abrogate le disposizioni che prevedono incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle citate liste (art. 2, comma 71, L. n. 92/2012). Tuttavia, fino alla data sopra indicata, continuano a trovare applicazione le regole generali di cui al menzionato art. 4 commi 12 e 13, in ordine agli incentivi per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.

Alla luce delle osservazioni svolte, il Ministero ha ritenuto pertanto che laddove le imprese intendano assumere i medesimi lavoratori licenziati per crisi aziendale, in violazione di un diritto di precedenza contemplato dal CCNL di categoria anche dopo i successivi sei mesi dalla data del licenziamento previsti dalla legge non possano fruire degli incentivi in argomento in quanto si tratterebbe di assunzioni disposte in violazione di un preesistente obbligo contrattuale.

Analogamente costituisce violazione di un precedente obbligo stabilito dal CCNL di categoria la fattispecie prospettata dall’istante, ovvero qualora l’impresa, nel caso di cambio appalto, non proceda alla assunzione dei lavoratori già occupati da altra impresa.

La disciplina sopra richiamata trova applicazione, peraltro, anche nelle ipotesi in cui l’azienda abbia sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F. debitamente omologato dal Tribunale.

(Fonte: Ministero del Lavoro)

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