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Riduzione contributi previdenziali settore edile

Il Direttore Generale per le politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ragioniere Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con Decreto del 5 dicembre 2014, ha determinato la riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei datori di lavoro del settore edile, ai sensi dell’art. 29, commi 2 e 5, del decreto-legge n. 244/1995, convertito con modificazioni, dalla legge n. 341/1995, per l’anno 2014.

I datori di lavoro esercenti attività edile sono tenuti, a norma dell’art. 29, comma 1 del D.L. n. 244/1995, convertito con modificazioni dalla L.n. 341/1995, al versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale sull’imponibile determinato dalle ore previste dai contratti collettivi nazionali, con esclusione delle assenze indicate dallo stesso comma 1 cit. Sull’ammontare di dette contribuzioni, diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all’INPS e all’INAIL per gli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali, si applica fino al 31 dicembre 1996 una riduzione del 9,50%, come stabilito dal comma 2 del predetto articolo 29.

Entro il 31 maggio di ciascun anno il Governo procede a verificare gli effetti determinati dalle disposizioni di cui al comma 1 cit., al fine di valutare la possibilità che, con decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia, da adottarsi entro il 31 luglio dello stesso anno, sia confermata o rideterminata per l’anno di riferimento la riduzione contributiva di cui al citato comma 2 (ex comma 5, del predetto articolo 29, come sostituito dall’art. 1, comma 51, della L.n. 247/2007).

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Il decreto direttoriale 26 agosto 2013, poi, ha fissato la riduzione di cui al citato comma 2 all’11,50%.

Pertanto, tenuto conto che le rilevazioni elaborate dagli Enti interessati sull’andamento delle contribuzioni nel settore edile nel periodo di applicazione delle disposizioni di cui al citato articolo 29 della legge n. 341 del 1995 evidenziano che l’ammontare del gettito contributivo sostanzialmente compensa la riduzione contributiva nella misura dell’11,50%, fissata con il citato decreto direttoriale 26 agosto 2013, il Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha confermato, nel decreto del 5.12.2014, la riduzione di cui all’art. 29 cit. per l’anno 2014 nella misura dell’11,50%.

Il citato Decreto del 5.12.2014 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2015.

(Fonte: Gazzetta Ufficiale)

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