Firmati i due decreti attuativi del Jobs Act:
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ieri (4 marzo 2015), ha firmato i due decreti attuativi del Jobs Act sul contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti e sul riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati (istitutivo della NASPI, dell’Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata – DIS–COLL, assegno di disoccupazione – ASDI).
I due decreti sono pertanto in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (che avverrà molto probabilmente domani 6 marzo 2015) ed entreranno in vigore “il giorno successivo a quello della sua pubblicazione” (quindi il 7 marzo 2015).
Entrerà dunque in vigore da sabato prossimo il contratto a tutele crescenti e i nuovi ammortizzatori sociali, naturalmente se tale tempistica sarà rispettata.
Tra i punti salienti dei due decreti ricordiamo: la modifica dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori; la previsione di un risarcimento in caso di licenziamento ingiustificato di ammontare crescente in base all’anzianità di servizio, compresa comunque tra un minimo di 4 ad un massimo di 24 mensilità; la riduzione della possibilità di reintegrazione in servizio che continuerà ad applicarsi solo per i licenziamenti discriminatori, nulli e intimati in forma orale, per insussistenza del fatto materiale (dimostrata in giudizio) in caso di licenziamenti per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa; anche per i licenziamenti collettivi, in caso di violazione delle procedure, viene riconosciuto un indennizzo monetario e non più la reintegra nel posto di lavoro.
Per quanto concerne il riordino della normativa sugli ammortizzatori sociali, viene istituita (a partire dal 1° maggio 2015) la NASPI che sostituirà ASPI e miniASPI per i lavoratori che si trovino in stato di disoccupazione involontaria e che abbiano almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti o che possano far valere 30 giornate di lavoro nei 12 mesi precedenti. Avrà una durata massima di 24 mesi e dal 2017 la sua durata è ridotta a 18 mesi complessivi. L’importo massimo della NASPI sarà di 1,300 euro mensili e dal quarto mese di erogazione verrà ridotta mensilmente del 3%. L’erogazione della NASPI è però condizionata dalla regolare partecipazione del lavoratore involontariamente disoccupato alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti.
Al termine del periodo stabilito per la fruizione della NASPI, qualora il beneficiario si trovasse ancora senza occupazione e in condizioni economiche di bisogno, verrà riconosciuto l’assegno di disoccupazione ASDI (istituito sperimentalmente per l’anno 2015) per una durata massima di 6 mesi e per un importo pari al 75% della NASPI.
Viene infine riconosciuta, sempre in via sperimentale per l’anno 2015, la DIS-COLL cioè l’indennità di disoccupazione per i lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto iscritti in via esclusiva alla gestione separata.
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