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Disposizioni attuative Accordo Nazionale telelavoro domiciliare

L’INPS, con la Circolare n. 52 del 27 febbraio 2015, ha informato gli interessati in merito alle disposizioni attuative dell’Accordo Nazionale sul progetto di telelavoro domiciliare.

In particolare, si legge nella Circolare n. 52/2015 quanto segue.

Premessa

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Come noto, in applicazione di quanto disposto dall’art. 34, comma 2, lettere a) e b) del CCNL 14/02/2001 (cd. code contrattuali), in data 15 Ottobre 2014 è stato sottoscritto l’Accordo Nazionale di telelavoro domiciliare e progetto sperimentale di telelavoro satellitare (di seguito Accordo) (Allegato n. 4).

Il predetto Accordo si costituisce di due specifiche sezioni, la prima intitolata al telelavoro domiciliare e la seconda al telelavoro satellitare.

Per quanto riguarda il telelavoro domiciliare, l’accordo in parola, visti gli esiti positivi dell’esperienza maturata negli anni, rinnova ed estende i contenuti del precedente Accordo sottoscritto il 14 dicembre 2007.

In particolare, l’Accordo rende definitivo il ricorso al telelavoro domiciliare quale forma di flessibilità della prestazione lavorativa, ed estende la possibilità di attivare progetti di telelavoro alle Direzioni Regionali e alla Direzione Generale.

Per quanto concerne, invece, il telelavoro satellitare, la sua introduzione in via sperimentale è funzionale ad una gestione più flessibile del personale. Ciò al duplice scopo di reinternalizzare – ove possibile – attività istituzionali che oggi vengono svolte da personale esterno all’Istituto e di  colmare vuoti creati dall’impossibilità di sostituire – causa il blocco del turn-over – le professionalità in uscita.

Anche in questo caso l’Accordo è improntato al principio del decentramento e dell’autonomia del territorio conferendo ai Direttori Regionali ed ai Direttori Centrali l’attivazione dei progetti sperimentali.

Pertanto, allo scopo di consentire l’adozione e/o il consolidamento dei percorsi di telelavoro, si forniscono di seguito specifiche istruzioni operative.

Attività telelavorabili

Possono formare oggetto di telelavoro domiciliare e satellitare, da valorizzare nel PST, le aree di attività individuate rispettivamente nell’articolo 4, comma 4 e 23, comma 3, dell’Accordo.

In ogni caso, come rappresentato nei predetti articoli, i dirigenti centrali e regionali potranno individuare ulteriori attività telelavorabili operando in coerenza con gli obiettivi e le finalità fissate dall’Accordo.

Il dipendente che chiede di svolgere la prestazione lavorativa a distanza, qualora ciò sia necessario per il perseguimento delle esigenze funzionali individuate nel PST, potrà essere assegnato anche a mansioni diverse, purché equivalenti a quelle ordinariamente svolte.

 Per il resto delle istruzioni operative si rimanda al contenuto della Circolare n. 52/2015 e ai suoi documenti (Allegato n. 1, Allegato n. 2 Allegato n. 3 e Allegato n. 4), allegati al presente articolo.

(Fonte: INPS)

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