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Concessione CIGS imprese sottoposte a procedure concorsuali:

La Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e degli Incentivi all’occupazione del Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 4 del 2 marzo 2015 ha informato gli interessi sulla corretta interpretazione dell’art. 3, comma 1, L.n. 223/1991, modificato dall’art. 46 bis, comma 1, lettera h) D.L. n. 83/2012 (convertito dalla L.n. 134/2012), concernente la disciplina della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese sottoposte a procedure concorsuali.

In particolare, si legge nella Circolare n. 4/2015 quanto segue.

In via preliminare occorre sottolineare che, ai sensi del novellato art. 3, comma 1, della L.n. 223/1991, la CIGS viene concessa ai lavoratori “delle imprese soggette alla disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria, quando sussistano prospettiva di continuazione o di ripresa dell’attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi definiti con del Ministero del Lavoro. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è altresì concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni. In caso di mancata omologazione, il periodo di integrazione salariale fruito dai lavoratori sarà detratto da quello previsto nel caso di dichiarazione di fallimento. Il trattamento viene concesso su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario per un periodo non superiore a dodici mesi”.

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Nel riscontrare un sempre più frequente ricorso da parte delle imprese ad accordi con i creditori volti a ridurre l’esposizione debitoria e tentare il risanamento, questo ufficio, con nota n. 4314 del 17.3.2009, ha ritenuto di estendere il beneficio del trattamento di CIGS anche a quelle imprese che abbiano sottoscritto accordi di Ristrutturazione del debito, ai sensi dell’art. 182 bis della legge fallimentare, assimilando tale istituto alle causali previste dall’articolo 3, comma 1, legge n. 223/1991.

Inoltre, il trattamento straordinario di integrazione salariale è stato riconosciuto non solo alle aziende sottoposte alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni, ma anche a quelle che presentino un piano concordatario caratterizzato dalla prosecuzione dell’attività di impresa (nota n. 13876 del 26/05/2010).

Infatti l’evoluzione normativa in materia fallimentare, ora rivolta più alla conservazione ed al recupero delle capacità produttive dell’impresa, piuttosto che alla liquidazione del patrimonio imprenditoriale, riserva effettivamente uno spazio di intervenuto assai più ampio e variegato ad ipotesi di concordato preventivo non connotato dalla cessione dei beni.

Relativamente al periodo di fruizione dell’ammortizzatore sociale, la prassi adottata dallo scrivente ufficio del Ministero del Lavoro, è quella di far decorrere il trattamento di cui all’art. 3, comma 1, della L.n. 223/1991, dalla data in cui interviene il provvedimento formale di ammissione o sottoposizione ad una delle procedure concorsuali in esame.

Tuttavia, si riscontrano numerosi casi in cui l’impresa assoggettata ad una procedura concorsuale decida di ricorrere alla CIGS in un momento successivo rispetto alla data di ammissione alla procedura.

La ragione di tale scelta aziendale risiede nel pregiudizio cui andrebbe incontro l’azienda – impegnata a completare commesse ed evadere ordini precedentemente acquisiti – nel caso in cui sospendesse nell’immediato le prestazioni lavorative del personale dipendente. In tale contesto l’azienda potrebbe ritenere più confacente l’utilizzo di un ammortizzatore sociale alternativo e più coerente con l’effettiva situazione aziendale caratterizzata dalla prosecuzione anche parziale dell’attività e decidere di ricorrere al trattamento ex art. 3, della citata normativa in epoca successiva alla data di ammissione alla procedura.

Sulla base di tali considerazioni – su conforme parere dell’Ufficio Legislativo di cui alla nota n. 4607 del 24.2.2015, lo scrivente Ufficio del Ministero del Lavoro ha ritenuto che l’impresa interessata da una procedura concorsuale – con prosecuzione anche parziale dell’attività – possa richiedere il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della legge 223/91, anche in un momento successivo alla data di ammissione o sottoposizione ad una delle menzionate procedure.

(Fonte: Ministero del Lavoro)

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