Il praticante diventa apprendista:
Con un innovativo accordo tra Regione Marche e Confprofessioni, confluito nella Deliberazione della Giunta Regionale del 2 febbraio 2015, viene stabilito innanzi tutto che il praticante (avvocato, commercialista, notaio, ecc..) diviene di fatto un apprendista e gli viene riconosciuto altresì un compenso economico (in genere il periodo di praticantato viene svolto a titolo gratuito).
È la priva volta in Italia che viene attuato un progetto simile.
In particolare, Confprofessioni riunisce 19 sigle associative di settore dei liberi professionisti suddivise in cinque comparti d’area: economia e lavoro (dottori commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro, revisori contabili); diritto e giustizia (avvocati, notai); ambiente e territorio (ingegneri, architetti, dottori agronomi, geologi, tecnici); sanità e salute (medici di medicina generale, dentisti, veterinari, psicologi); V area (professionisti e artisti).
In pratica l’accordo di cui sopra disciplina il c.d. alto apprendistato per l’accesso alle professioni ordinistiche. Come è noto la normativa nazionale prevede che per esercitare una professione regolamentata è necessario aver conseguito l’abilitazione mediante l’esame di Stato ed essere iscritto nell’apposito albo professionale. All’esame di Stato è ammesso chi ha effettuato un tirocinio pratico presso un professionista abilitato secondo modalità stabilite dalla legge o da atti amministrativi da questa previsti. Con il TU apprendistato i giovani laureati possono, attraverso lo strumento contrattuale dell’alto apprendistato, assolvere all’obbligo di legge.
Vediamo nello specifico.
Il praticantato nelle professioni ordinistiche consiste nell’instaurazione di un rapporto tra un professionista iscritto ad un Ordine Professionale, che nel rapporto assume la posizione di dominus (o dante pratica), e un soggetto praticante, al fine dell’acquisizione da parte di quest’ultimo della formazione teorico-pratica necessaria e competenze utili all’espletamento dell’esame di Stato, grazie al superamento del quale potrà accedere all’esercizio della corrispondente professione. Il rapporto di praticantato si differenzia da qualsiasi altra forma di collaborazione. Per la sua natura e per le peculiari finalità presenta connotazioni esclusive non riscontrabili in altri rapporti a contenuto formativo e/o di lavoro. Attualmente molte delle libere professioni il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad un Ordine (Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Avvocati, Consulenti del Lavoro) hanno un proprio regolamento che disciplina il rapporto di praticantato (es. titoli di studio necessari, modalità di svolgimento del praticantato, termini e durata del periodo di formazione).
Non essendo un rapporto di lavoro, il praticante generalmente svolge il praticantato presso il professionista a titolo gratuito, rimanendo sempre presente la possibilità di corrispondere al praticante un rimborso spese o una borsa di studio.
Il TU dell’Apprendistato e il CCNL Confprofessioni consentono l’attivazione di contratti di alto apprendistato per assolvere il periodo di praticantato previsto dalla legge per l’accesso alle professioni ordinistiche.
Pertanto possono essere assunti con contratto di alto apprendistato per l’accesso alle professioni ordinistiche giovani marchigiani di età compresa tra i 18 e i 29 anni aventi requisiti previsti dalla legge, fermo restando quanto previsto dai regolamenti per il praticantato delle singole professioni relativamente a titolo di studio, modalità di svolgimento del praticantato, termini e durata del periodo di formazione. Possono essere assunti in apprendistato anche i giovani che hanno iniziato il periodo di praticantato presso uno studio professionale.
Tale contratto può essere attivato da un professionista titolare di uno studio professionale che sottoscrive, unitamente al contratto individuale di lavoro, insieme all’apprendista, il Piano formativo individuale.
Il professionista titolare dello Studio che assume l’apprendista può svolgere il ruolo di tutor aziendale.
Il contratto di alto apprendistato può avere una durata minima di 6 mesi ed una durata massima coincidente con il periodo necessario al conseguimento dell’abilitazione professionale, entro il limite massimo di 36 mesi. Sono ammesse proroghe fino allo svolgimento della prova di esame di abilitazione in base al calendario fissato da ogni singolo Ordine. Il contratto può essere risolto al termine del periodo di formazione e, per quanto riguarda la retribuzione dell’apprendista e l’inquadramento contrattuale, si applicheranno le disposizioni del CCNL degli Studi Professionali.
Il Piano Formativo Individuale dovrà contenere gli obiettivi formativi che l’apprendista deve raggiungere durante il periodo di praticantato tra formazione “on the job” presso lo studio professionale e formazione esterna (v. facsmile allegato alla Delibera allegata al presente articolo)
Al fine di agevolare questa tipologia di alto apprendistato è possibile accedere al bando regionale per la concessione di voucher per il “Tutoraggio didatti individuale” e per l’”Attività formativa individuale” da utilizzare presso soggetti accreditati riconosciuti dalla Regioni, naturalmente non dovrà versare i contributi INPS.
Non resta che prendere esempio da una Regione da sempre molto virtuosa.
(Fonte: Regione Marche)