Dispositivi di ancoraggio per protezione contro le cadute
La Direzione Generale della Tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del Lavoro, d’intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico e con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sentito l’INAIL, con la Circolare del 13 febbraio 2015 ha fornito chiarimenti riguardanti l’utilizzo, durante l’esecuzione di lavori in quota, dei dispositivi di ancoraggio a cui vengono collegati i sottosistemi per la protezione contro le cadute dall’alto.
In primo luogo è stato precisato che, in funzione della loro installazione esistono due dispositivi di ancoraggio:
- quelli che seguono il lavoratore, installati non permanentemente nelle opere di costruzione e che sono quindi caratterizzati dall’essere amovibili e trasportabili (c.d. DPI – Dispositivi di Protezione Individuale);
- quelli installati permanentemente nelle opere stesse, e che pertanto sono caratterizzati dall’essere fissi e non trasportabili e quindi non seguito il lavoratore alla fine del lavoro, ma restano fissati alla struttura, ancorchè taluni componenti del dispositivo o sistema siano “rimovibili”, perché, ad esempio, avvitati ad un supporto.
In particolare, i dispositivi indicati al punto 1. devono presentare le seguenti caratteristiche:
- sono portati in loco e messi in opera dal lavoratore;
- sono rimossi al termine del lavoro dal lavoratore stesso.
Infatti l’art. 74, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. stabilisce che si intende per DPI “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute durante il lavoro…” e che l’art. 76, comma 1, del medesimo Decreto stabilisce che “i DPI devono essere conformi alle norme di cui al D.Lgs. n. 475/1992”. Ed infine l’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 475/1992 prescrive che “si intendono per DPI i prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che l’indossi o comunque li porti con se da rischi per la salute e la sicurezza”. Ne consegue che i dispositivi di ancoraggio installati non permanentemente nelle opere di costruzione ed aventi la funzione di salvaguardare il lavoratore da rischi per la salute e la sicurezza sono considerati DPI.
Invece, i dispositivi indicati al punto 2., destinati ad essere installati permanentemente in opere di costruzione, sono da considerare prodotti da costruzione e come tali rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.
(Fonte: Ministero del Lavoro)