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Emolumenti ai disabili esclusi da ISEE

Le pensioni di invalidità e le indennità di accompagnamento non vanno considerate tra i redditi disponibili per non penalizzare fortemente le fasce deboli della società”. È quanto si legge nella sentenza del TAR del Lazio del 12.2.2015 a seguito di un ricorso presentato dall’UTIM – Unione per la tutela delle persone con disabilità intellettiva e dall’Associazione promozione sociale, sulla illegittimità dell’art. 4, comma 2, lettera f) del DPCM n. 159/2014 di attuazione della revisione dell’ISEE prevista dal D.L. n. 201/2011.

In pratica viene considerata illegittima quella parte di regolamento ISEE (approvato a dicembre 2013 ed entrato in vigore nel 2015) che assimilava pensioni di invalidità e indennità di accompagnamento come vero e proprio reddito erogato invece “a titolo compensativo e/o risarcitorio a favore delle situazioni di ‘disabilità’”. Dunque il nuovo ISEE – l’indicatore della situazione economica equivalente è da considerarsi illegittimo nella parte in cui, come si è detto, include i suddetti trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari erogati in favore delle persone con disabilità per far fronte alle maggiori spese derivanti dalla loro condizione, tra i redditi da prendere in considerazione per valutare la ricchezza del nucleo familiare.

Inoltre il TAR del Lazio ha precisato che “gli emolumenti riconosciuti a titolo meramente compensativo e/o risarcitorio a favore delle situazione di disabilità, quali le indennità di accompagnamento, le pensioni Inps alle persone che versano in stato di disabilità e bisogno economico, gli indennizzi da danno biologico invalidante, di carattere risarcitorio, gli assegni mensili da indennizzo ex ll. nn. 210/92 e 229/05” non condividendo quindi l’inclusione nel reddito familiare dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari.

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Il TAR, inoltre, ha annullato anche quella parte di regolamento ISEE relativa alla previsione di franchigie variabili in base all’età del disabile (cioè maggiorenne o minorenne) affermando che “Non si individua una ragione per la quale al compimento della maggiore età una persona con disabilità sostenga automaticamente minori spese ad essa correlate”.

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