Sottoscritti Accordi molestie sessuali CCNL legno industria:
Lo scorso 4 febbraio 2015 è stato sottoscritto l’Accordo tra la FederlegnoArredo, la FENEA – UIL, la FILCA – CISL e la FILLEA – CGIL, relativo ai Codici di Comportamento da adottare contro le molestie sessuali e il mobbing(come previsto dal CCNL 1.4.2013 – 31.3.2016), nonché l’Accordo sulle modifiche in tema di contratti a tempo determinato, di somministrazione e di apprendistato professionalizzante.
A norma dei Codici di Comportamento è inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale o mobbing. È sancito il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale, nonché il diritto di denunciare le eventuali intimidazioni o ritorsioni subite sul luogo di lavoro derivanti da atti ostili o comportamenti molesti.
Nelle disposizioni Comunitarie si intende per molestie sessuali “ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale a connotazione sessuale arrecante offesa alla dignità ed alla libertà della persona che lo subisce, ovvero che sia suscettibile di creare un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile e/o umiliante nei suoi confronti”.
Rientrano, a titolo esemplificativo, nella tipologia delle molestie sessuali comportamenti quali:
- apprezzamenti verbali e sgradevoli ammiccamenti a carattere sessuale;
- richieste implicite o esplicite di rapporti sessuali non graditi;
- gesti o ammiccamenti sconvenienti e provocatori a sfondo sessuale;
- le foto pornografiche o altro materiale analogo esibito inopportunamente sul luogo di lavoro;
- i messaggi scritti, lettere, biglietti, telefonate insistenti, comunicazioni informatiche a sfondo sessuale o gli oggetti, pesantemente allusivi;
- i contatti fisici intenzionali indesiderati;
- promesse esplicite o implicite di carriera o di agevolazioni e privilegi in cambio di prestazioni sessuali;
- intimidazioni, minacce e ricatti subiti per avere respingo comportamenti finalizzati al rapporto sessuale.
Per mobbing, invece, si intendono atti e comportamenti discriminatori o vessatori protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di lavoratrici e lavoratori da parte dei datori di lavoro o da soggetti in posizione subordinata, da colleghi o da sottoposti nei confronti del superiore, che si caratterizzano come vera e propria persecuzione psicologica o di violenza morale.
Al fine della risoluzione delle situazioni che dovessero crearsi, le figure di riferimento sono: a) la Consigliera Provinciale per le Pari Opportunità e b) il Responsabile delle risorse umane o chi, nell’ambito aziendale, viene a ciò delegato.
(Fonte: FILLEA-CGIL)