Garanzia giovani anche a somministrati:
Assunzioni incentivate di giovani tra 15 e 29 anni anche con contratto di somministrazione all’interno del programma di cui al decreto Garanzia Giovani(D.D. 1709/2014).
È stato pubblicato ieri il Decreto n. 11 del 23 gennaio 2015 della Direzione Generale per le Politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del Lavoro, dopo la registrazione da parte della Corte dei Conti.
Tale decreto ha modificato innanzi tutto la disciplina precedente e consente quindi l’estensione anche al contratto di apprendistato professionalizzante (o contratto di mestiere) del bonus occupazionale previsto per i contratti a tempo indeterminato e altresì confermate le altre forme di incentivi relativi al contratto di apprendistato per il conseguimento della qualifica e per il diploma professionale, nonché per quello di alta formazione e ricerca. Ciò significa che il datore di lavoro che assume un giovane con contratto professionalizzante o di mestiere verrà riconosciuto un incentivo da un minimo di 1.500 ad un massimo di 6.ooo euro in base alla c.d. “fascia di profilazione”, con ciò intendendo la difficoltà del giovane ad essere inserito nel mondo del lavoro.
Qualora la durata del contratto inizialmente prevista risulti inferiore ai 12 mesi, l’importo complessivo del suddetto bonus viene proporzionalmente ridotto.
Altra novità apportata dal decreto citato riguarda la possibilità di computare le proroghe del contratto a tempo determinato per il raggiungimento dei sei mesi utili (e necessari) per il riconoscimento del bonus. Inoltre, se la totalità delle proroghe del contratto a termine arriva ad almeno 12 mesi, il datore di lavoro potrà richiedere un ulteriore beneficio.
Non usufruiscono del bonus, invece, i contratti a tempo determinato di durata massima di sei mesi con o senza rinnovi.
Il decreto prevede inoltre la cumulabilità del bonus Garanzia Giovani con altre forme di incentivi occupazionali sia di natura economica che contributiva a condizione però che la somma di tutti gli incentivi non superi il 50% dei costi salariali. Ed infatti, anche l’INPS con la Circolare n. 17/2015 ha precisato che il bonus Garanzia Giovani sarà cumulabile con quello previsto dalla Legge di Stabilità 2015 la quale stabilisce un bonus contributivo di 8.060 euro annui per tre anni, ai datori di lavoro che assumeranno, nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2015, lavoratori con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. Sarà altresì cumulabile con qualsiasi altro eventuale incentivo all’assunzione di giovani finanziati dalle Regioni.
E, per concludere, come sopra si diceva il nuovo decreto conferma il riconoscimento del bonus anche alle assunzioni con contratto di somministrazione di lavoro, qualora l’agenzia per il lavoro benefici di altre forme di remunerazione per l’attività di intermediazione e accompagnamento per la medesima assunzione. Su questo punto dovrà però intervenire l’INPS con una circolare esplicativa della questione.