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Schema regolamento accertamento condizioni professione forense

Schema regolamento accertamento condizioni professione forense

Novità all’orizzonte sulle condizioni per poter esercitare la professione di avvocato. Il Ministero della Giustizia ha inviato infatti al CNF per un parere lo Schema di decreto concernente il “Regolamento recante disposizioni per l’accertamento dell’esercizio della professione, a norma dell’art. 21, comma 1, della L.n. 247/2012.

In pratica il suddetto Regolamento disciplinerà le modalità di accertamento dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione forense, le eccezioni consentite e le modalità per la reiscrizione, ai sensi dell’art. 21, comma 1, della L.n. 247/2012.

Ecco di seguito tutte le novità contenute nel Regolamento.

Modalità di accertamento dell’esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente (art. 2)

Il Consiglio dell’Ordine circondariale, ogni tre anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento, verificherà, con riguardo a ciascuno degli avvocati iscritti all’albo la sussistenza dell’esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente.

La verifica di cui al periodo precedente non è svolta per il periodo di cinque anni dalla prima iscrizione all’albo.

La professione forense è esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente quando l’avvocato:

a) è titolare di una partita IVA attiva;

b) ha l’uso di locali e di almeno un’utenza telefonica destinati allo svolgimento dell’attività professionale, anche in associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi;

c) ha trattato almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l’incarico professionale è stato conferito da altro professionista;

d) è titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell’Ordine;

e) ha assolto l’obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio Nazionale Forense;

f) ha in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, ai sensi dell’art. 12, comma 1, della legge;

g) ha corrisposto i contributi annuali dovuti al Consiglio dell’Ordine;

h) ha corrisposto i contribuiti dovuti alla Cassa di Previdenza Forense.

I requisiti sopra previsti devono ricorrere congiuntamente.

Cancellazione dall’Albo. Impugnazioni (art. 3)

La cancellazione dall’Albo è disposta quando il Consiglio dell’Ordine circondariale accerta la mancanza dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione e l’avvocato non dimostra la sussistenza di giustificati motivi oggettivi o soggettivi.

Il Consiglio dell’Ordine circondariale, prima di deliberare la cancellazione dall’albo invita l’avvocato, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando non è possibile, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a trenta giorni. L’avvocato che ne fa richiesta è ascoltato personalmente.

La delibera di cancellazione è notificata entro quindici giorni all’interessato.

Il Consiglio dell’Ordine comunica la delibera di cancellazione divenuta esecutiva al CNF e a tutti i consigli degli ordini territoriali.

Nuova iscrizione all’Albo (art. 4)

L’avvocato cancellato dall’Albo nei casi sopra previsti (art. 2, lettere a), b), d), f), g) ed h) ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri di avere acquisito i predetti requisiti.

L’avvocato cancellato dall’albo nei casi previsti dall’articolo 2, lettere c), ed e) non può esservi nuovamente iscritto prima che siano decorsi dodici mesi da quando la delibera di cancellazione è divenuta esecutiva.

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