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Lavoro a tempo determinato e indennità risarcitoria:

La VI Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 262 del 12 gennaio 2015, ha reso un interessante principio di diritto in tema di contratti di lavoro a tempo determinato, indennità risarcitoria ex art. 32, comma 5, L.n. 183/2010 e riconoscimento dell’anzianità di servizio.

Ed in particolare: “In caso di reiterazione di contratti a tempo determinato, l’indennità di cui all’art. 32, comma 5, della legge 4 novembre 2010, n. 183, è esaustiva del diritto al ristoro per il periodo non lavorato, mentre, per i periodi lavorati, al lavoratore spetta anche, oltre alla retribuzione maturata, il riconoscimento dell’anzianità di servizio e, dunque, la maturazione degli scatti di anzianità”. (Presidente: P. Curzio; Relatore: C. Marotta).

L’art. 32, comma 5, della L.n. 183/2010 afferma che “nei casi di conversione del contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore, stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604”.

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Tale indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostruzione del rapporto di lavoro (art. 1, comma 13, della L.n. 92/2012) (perciò sia se l’allontanamento dal lavoro sia stato unico, che se sia stato ripetuto per il susseguirsi di vari contratti a termine).

La Corte Suprema sull’art. 32 della L.n. 183/2010 ha quindi premesso che esso ha modificato il regime della tutela del lavoratore assunto con un contratto a termine illegittimo.

In precedenza, si legge ancora nella sentenza n. 262/2015, nel caso in cui si accertasse l’illegittimità del termine, il giudice doveva ordinare la riammissione in servizio del lavoratore, con conseguente diritto a percepire le retribuzioni anche qualora il datore di lavoro non consentisse la ripresa del lavoro. Questa prima fondamentale conseguenza è rimasta immutata. Anche dopo la L.n. 183/2010 e la legge di interpretazione autentica, la sentenza che accerta l’illegittimità del termine converte il contratto a termine in contratto a tempo indeterminato e dispone la riammissione del lavoratore in servizio. Da quel momento il lavoratore avrà diritto a percepire le retribuzioni tanto se il datore di lavoro adempie, quanto se non adempie (in questo secondo caso a titolo di risarcimento del danno commisurato al pregiudizio economico derivante dal rifiuto di assunzione).

(Fonte: Corte Suprema di Cassazione)

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