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Trasferimento posizione previdenziale individuale ad altro Fondo:

Il D.Lgs. n. 252/2005 stabilisce la facoltà, per coloro che sono iscritti ad un Fondo di previdenza complementare, di trasferire interamente la propria posizione individuale maturata in qualsiasi momento ad un differente fondo pensionistico (la c.d. portabilità). Tale facoltà rappresenta un principio fondamentale del sistema di previdenziale integrativo. Il citato D.Lgs., inoltre, stabilisce che gli statuti e i regolamenti delle differenti forme pensionistiche esistenti prevedano chiaramente tale facoltà (la portabilità) e per contro, a tale stregua, essi non possono contenere clausole che in alcun modo possano limitare il diritto alla portabilità dell’intera posizione previdenziale individuale.

Nonostante la chiara disposizione legislativa esistono tuttora molti contenziosi relativi alla portabilità della posizione contributiva individuale, soprattutto nei casi in cui il Fondo non sia a capitalizzazione individuale.

È per questo che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 477 del 14 gennaio 2015, sono intervenute a dirimere un conflitto interpretativo scaturito proprio dalla applicabilità del trasferimento della posizione contributiva individuale (disciplinato dall’art. 10 del D.Lgs. n. 124/1993) esistente in un fondo a capitalizzazione collettiva.

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Il caso all’esame delle Sezioni Unite riguardava la vicenda di un lavoratore che aveva chiesto il trasferimento della sua posizione previdenziale da un Fondo pensioni ad un altro ma, il primo Fondo trasferì solamente i contributi versati dal lavoratore, ma non anche quelli versati dal datore di lavoro pari a 9/10 dell’intera contribuzione. A causa dei contrasti dovuti a differenti orientamenti esistenti all’interno della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, la vicenda è finita innanzi alle Sezioni Unite.

In particolare, il principio reso dalla sentenza n. 477/2015, si può così sintetizzare: “l’art. 10 del D.Lgs. n. 124 del 1993 si applica anche ai fondi pensionistici preesistenti all’entrata in vigore della legge delega (15 novembre 1992), quali siano le caratteristiche strutturali e, dunque, pure a quelli a ripartizione o a capitalizzazione collettiva” (Presidente: F. Roselli; Relatore: P. Curzio). Tale principio dunque affermando senza dubbio che il diritto alla portabilità della posizione contributiva individuale non può essere compresso e deve essere applicato a tutte le forme di previdenza complementare, siano esse a capitalizzazione collettiva o individuale.

(Fonte: Corte Suprema di Cassazione)

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