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Indennizzo forfettario e nullità contratto a termine

La Corte Suprema di Cassazione, con l’Ordinanza n. 2053 del 4 febbraio 2015, ha affermato che l’indennizzo forfettario compreso tra 2,5 e 12 mensilità (di cui all’art. 32, comma 5, della L.n. 183/2010) “configura, alla luce dell’interpretazione adeguatrice offerta dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 303 del 2011, una sorta di penale ex lege a carico del datore di lavoro che ha apposto il termine nullo, ed è liquidata dal giudice, nei limiti e con i criteri fissati dal citato art. 32 (che richiama i criteri indicati nell’art. 8 l. 604/1966), a prescindere dall’intervenuta costituzione in mora del datore di lavoro e dalla prova di un danno effettivamente subito dal lavoratore, trattandosi di indennità forte tifata e onnicomprensiva per i danni causati dalla nullità del termine nel periodo cosiddetto intermedio (dalla scadenza del termine alla sentenza di conversione del rapporto)”.

E pertanto, ad avviso della Corte vi sarebbe una piena compatibilità tra la suddetta indennità risarcitoria e la clausola n. 4 dell’Accordo quadro CEES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1199/70/CE. La Corte di Giustizia UE aveva al riguardo ribadito che i lavoratori assunti a termine non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori comparabili a tempo indeterminato: il regime di tutela risarcitorio applicato al contratto a termine nullo quello relativo alla illegittima risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato fanno riferimento a due situazioni tra loro differenti e non comparabili l’indennità forfettaria prevista dall’articolo 32, comma 5, si applica, in questo senso, ai lavoratori assunti a termine con un contratto irregolare, laddove l’indennità risarcitoria dell’articolo 18 della legge 300/70 prescinde dalla regolare costituzione del rapporto di lavoro e riguarda, invece, il licenziamento del lavoratore assunto a tempo indeterminato..

Ed infatti sul punto l’ordinanza n. 2053/2015, recependo tali principi, ha avuto modo di affermare che: “Quanto al contrasto di detta norma con la normativa europea vale ricordare che nella la decisione resa nella causa C. contro P. la Corte di Giustizia UE ha affermato che sulla scorta del solo principio di uguaglianza/non discriminazione, previsto dalla Clausola 4 della Direttiva 1999/70/Ce, non si può ritenere violata la parità di trattamento, perché non appaiono direttamente comparabili la tutela prevista per la illegittima interruzione dei contratti a tempo indeterminato ex art. 18 l. 300/70, nella formulazione ante riforma c.d. Fornero, e quella dovuta per l’ipotesi di illegittima interruzione dei contratti a termine (punti 44 e 45 della Sentenza). Le conseguenze della illegittima interruzione del rapporto di lavoro a termine non trovano quindi tutela sulla scorta della sola Clausola 4”.

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