Gestione Pubblica e conguaglio previdenziale anno 2014:
L’INPS, con la Circolare n. 25 del 04 febbraio 2015, ha informato gli interessati sulle operazioni di conguaglio previdenziale di fine anno 2014 e la certificazione ai fini previdenziali della Gestione Pubblica.
In particolare, si legge nella Circolare n. 25/2015, quanto segue.
A decorrere dal 1° novembre 2012, con riferimento alle retribuzioni erogate dal mese di ottobre 2012, le denunce individuate come ListaPosPA rappresentano le nuove modalità di comunicazione dei dati per la valorizzazione della posizione assicurativa, per il calcolo del dovuto contributivo e per la costituzione e l’alimentazione delle posizioni di previdenza complementare per le Amministrazioni, Enti e Aziende, il cui personale sia iscritto alla Gestione Pubblica.
Al riguardo, l’Istituto ricorda che con circolari n. 105 del 7 agosto 2012 e n.6 del 16 gennaio 2014 sono state fornite ai sostituti di imposta le istruzioni per la compilazione delle denunce mensili analitiche.
Invece, con la Circolare n. 25/2015 l’Istituto provvede a riepilogare agli utenti le indicazioni per le operazioni di conguaglio 2014, come segue.
I sostituti di imposta, datori di lavoro, sono chiamati ad effettuate le operazioni di conguaglio fiscale e previdenziale.
Per quel che concerne l’aspetto contributivo, le operazioni di conguaglio consentono la corretta applicazione dei massimali contributivi e delle aliquote correlate all’imponibile.
Il datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta, è tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio previdenziale tenendo conto di tutti i redditi riconducibili al rapporto di lavoro in essere ovvero dei diversi rapporti di lavoro subordinato avuti dal dipendente nel corso dell’anno.
Le operazioni di conguaglio costituiscono un adempimento a carico dei sostituti di imposta principali e, in ogni caso, non sollevano i sostituti di imposta dall’obbligo di trasmettere mensilmente, in via telematica, le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni (art.44, comma 9, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazione dalla legge 24 novembre 2003, n. 326).
Vengono poi anche fornite da parte dell’INPS le indicazioni per effettuare le operazioni di conguaglio annuale 2014 per i redditi imponibili ai fini pensionistici, corrispondenti ai valori delle retribuzioni liquidate, nel periodo di riferimento, al lavoratore subordinato.
Ai fini del conguaglio contributivo dell’anno 2014 per la Gestione Dipendenti Pubblici occorre tenere conto di tutti i redditi riferiti ai periodi compresi tra il 1/1/2014 e il 31/12/2014.
Devono essere considerati i redditi denunciati nei quadri E0, riferiti al 2014 nonché i redditi denunciati nei quadri V1, causale 1, causale 2, causale 5, nonché nei quadri V1, causale 7, questi ultimi secondo quanto meglio precisato al punto 5 e seguenti della Circolare n. 25/2015 allegata al presente articolo ed al cui contenuto si rinvia.
(Fonte: INPS)