Contribuzione anno 2015 Artigiani ed esercenti attività commerciale:
L’INPS, con la Circolare n. 26 del 04 febbraio 2015, ha informato gli interessati sulla Contribuzione per l’anno 2015 relativa agli Artigiani e agli esercenti attività commerciali.
Si legge in particolare nella Circolare n. 26/2015 quanto segue.
L’art. 24, comma 22 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, nel testo introdotto dalla legge di conversione 22 dicembre 2011 n. 214, pubblicato nella GU n. 300 del 27 dicembre 2011, ha previsto che, con effetto dal 1 gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento.
Ne risulta che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2015, sono pari alla misura del 22,65 %.
Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2015, le disposizioni di cui all’art. 59, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.
L’INPS, a tal proposito, ha richiamato i chiarimenti e le direttive già fornite con le Circolari n. 63 del 17 marzo 1998 e n. 33 del 15 febbraio 1999. Inoltre, in merito all’individuazione dei soggetti aventi titolo all’agevolazione contributiva, ha rinviato invece alle disposizioni contenute nella Circolare n. 175 del 29 luglio 1998, nonché al Messaggio n. 020028 del 5 dicembre 2012.
Per i coadiuvanti e i coadiutori di età inferiore a ventuno anni, continuano ad applicarsi le agevolazioni stabilite dall’art. 1, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233.
Si rinvia per il resto delle informazioni alla Circolare n. 26/2015 allegata al presente articolo.
(Fonte: INPS)