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Aumento del ticket licenziamenti:

Il ticket sui licenziamenti aumenta da 489,61 euro a 490,10 euro: come è noto si tratta del contributo annuale a carico dei datori di lavoro in caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, disciplinato dal comma 250, articolo unico, L.n. 228/2012, lettera f) che riformula il comma 31, dell’art. 2, della L.n. 92/2012.

Il comma 250 cit., così recita: “Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell’anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30”.

L’incremento dell’importo del ticket (pari allo 0,2%) è quindi dovuto al fatto che per legge esso viene annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.

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Praticamente, per la misura del contributo si prende come parametro non più il 50% del trattamento ASPI, ma dal 2013 si prende come parametro la somma pari al 41% del massimale mensile.

Quindi è stato convenzionalmente stabilito che l’importo preso come base di calcolo è quello su cu si determina l’ASPI: in principio era pari ad 1.180, attualmente è peri ad euro 1.1995,37. Ad esempio, per le interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato avvenute nel corso del 2013, a decorrere dal 1° gennaio, per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, la contribuzione da versare sarà pari a euro 483,80 (1.180 x 41%). Perciò per i soggetti che possono vantare 36 mesi di anzianità aziendale, l’importo massimo da versare nel 2013 sarà, quindi, di euro 1.451 (483,80 x 3).

Nell’anzianità aziendale si devono includere tutti i periodi di lavoro a  tempo indeterminato. Quelli a tempo determinato si computano se il rapporto è stato trasformato senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione del contributo dell’1,40%.

Per ulteriori informazioni si rinvia al contenuto della Circolare INPS n. 44 del 22 marzo 2013, allegata al presente articolo, che ha disciplinato nel dettaglio il c.d. ticket licenziamenti.

(Fonte: INPS)

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