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La nuova conciliazione nel Jobs Act: 

I decreti di attuazione del Jobs Act, come è noto, introdurranno una nuova procedura di conciliazione volontaria tra datore di lavoro e lavoratore consistente in un verbale unico il cui contenuto potrebbe regolare sia la procedura di conciliazione vera e propria che altre questioni (ulteriori e diverse dal licenziamento).

Si rammenta che la conciliazione di cui al Jobs Act, viene prevista esclusivamente per l’impugnazione del licenziamento, cosicché l’accettazione dell’assegno circolare offerto da datore di lavoro non pone fine anche alle ulteriori questioni controverse tra il lavoratore e il suo datore di lavoro per fatti verificatisi prima della fine del rapporto di lavoro, come ad esempio questioni legate alle differenze retributive, assegnazione di mansioni inferiori rispetto a quelle di appartenenza (c.d. demansionamento), ecc.

Sul punto quindi, a parere del Ministero del Lavoro, in sede di conciliazione per licenziamento, dovrebbe essere consentito alle parti di sottoscrivere anche un ulteriore accordo transattivo con il quale il lavoratore ed il datore di lavoro fanno rinuncia reciproca alle eventuali possibili rivendicazioni connesse al concluso rapporto di lavoro. Potrebbe quindi essere introdotto un unico verbale di conciliazione contenente quindi sia la conciliazione relativa al licenziamento che l’accordo transattivo su tutti gli ulteriori aspetti contesi.

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Si rammenta infine che il Jobs Act per la conciliazione prevede che questa avvenga nelle c.d. sedi assistite; la proposta di conciliazione da parte datoriale deve avvenire entro 60 giorni dal licenziamento; la somma offerta dal datore per conciliare sia di una mensilità per ogni anno di servizio prestato, partendo da un minimo di 2 mensilità e fino al raggiungimento del tetto massimo di 18 mensilità; il pagamento della suddetta somma avvenga a mezzo di assegno circolare.

Si ritiene pertanto che questi ultimi punti difficilmente potranno essere “aggirati” o “modificati” dai decreti attuativi del Jobs Act in quanto fondamentali e rispondenti alla logica e alla ratio nella Legge. Non potranno infatti essere previste, ad esempio, sedi di conciliazione diverse rispetto alle sedi protette, o forme di pagamento differenti rispetto all’assegno circolare o addirittura proposte economiche inferiori rispetto a quelle previste e fissate dalla legge (da un minimo di 2 ad un massimo di 18 mensilità della retribuzione) e sulle quali viene applicato altresì un beneficio fiscale (l’importo offerto in conciliazione dal datore di lavoro non costituisce reddito imponibile ai fine dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale).

Per tutte le risposte sul punto, occorrerà naturalmente attendere i relativi decreti di attuazione.

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