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Retribuzioni lavoratori operanti all’estero

Retribuzioni convenzionali 2022 per lavoro in Paesi extracomunitari

Retribuzioni lavoratori operanti all’estero: 

L’INPS, con la Circolare n. 16 del 29 gennaio 2015, è intervenuto sulla questione della determinazione per l’anno 2015 delle retribuzioni convenzionali dei lavoratori operanti all’estero in Paesi non legati all’Italia da accordi in materia di sicurezza sociale, già toccato dal D.I. 14 gennaio 2015.

Si legge quanto segue nella Circolare n. 16/2015:

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, ha  provveduto,  con D.I. 14 gennaio 2015 (allegato n. 1) e la Tabella delle retribuzioni (allegato n. 2), alla determinazione delle retribuzioni convenzionali di cui all’art. 4, co. 1, del D.L. n. 317/1987, convertito con modificazioni in L.n. 398/1987.

Come noto le disposizioni della legge n. 398/87 (art. 1) si applicano ai lavoratori operanti all’estero  in Paesi extracomunitari con i quali non  sono in vigore accordi di sicurezza sociale.

Sono esclusi dall’ambito territoriale di applicazione della legge in commento gli Stati dell’Unione europea ossia:

Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia (comprese le isole Aland), Francia e Dipartimenti d’oltremare (Guyana francese, Isola di Martinica e isola di Guadalupa, ricomprese nell’arcipelago delle Piccole Antille, Isole di Réunion, Isole di Saint Martin e di Saint Barthèlemi, facenti parte del Dipartimento della Guadalupa), Germania, Regno Unito (Gran Bretagna e Irlanda del Nord compresa Gibilterra), Grecia, Irlanda, Spagna, Lussemburgo, Olanda, Portogallo (comprese le isole Azzorre e di Madera), Spagna (comprese le isole Canaria, Ceuta e Melilla), Svezia, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Romania e Bulgaria e Croazia (circolare n. 165 del 3 dicembre 2013).

 Per i lavoratori che si spostano nell’ambito dell’Unione europea la normativa  di sicurezza sociale applicabile è quella contenuta nei regolamenti CE nn. 883/2004 e 987/2009 e successive modifiche (circolare n. 82 del 1 luglio 2010 ; circolare n. 83 del 1 luglio 2010; circolare n. 115 del 19 settembre 2012)

 Sono esclusi inoltre dall’ambito di applicazione della legge n. 398/1987 anche la Svizzera e i Paesi aderenti all’Accordo SEE – Liechtenstein, Norvegia, Islanda – ai quali si applica la normativa comunitaria.

Si evidenzia a tal proposito che le disposizioni contenute nei  regolamenti comunitari – Reg. (CE) nn. 883/2004 e 987/2009  – si applicano, a decorrere dal 1 aprile 2012,  anche nei rapporti con la Svizzera e, a decorrere dal 1 giugno 2012, anche ai Paesi SEE (circolare n. 107 del 13 agosto 2012).

Per quanto attiene alla Convenzione europea di sicurezza sociale, essa rimane di fatto tuttora applicabile solo nei rapporti con la Turchia.

Soggetti ai quali si applicano le retribuzioni convenzionali

Le retribuzioni di cui al citato decreto devono essere prese a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti, per l’anno 2015, a favore dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale.

Relativamente alla categoria dei lavoratori interessati si chiarisce che le disposizioni delle legge n. 398/87 si applicano non soltanto ai lavoratori italiani ma anche ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell’UE (Messaggio Inps n. 18604 del 6 febbraio 1990) e ai lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario  (messaggio n. 995 del 18 gennaio 2012).

Si ricorda, inoltre, che le retribuzioni convenzionali trovano applicazione, in via residuale, anche nei confronti dei lavoratori operanti in Paesi convenzionati limitatamente alle assicurazioni non contemplate dagli accordi di sicurezza sociale (cfr. circolare n. 87 del 15 marzo 1994).

Per il resto delle informazioni si rinvia al contenuto della Circolare n. 16/2015 allegata al presente articolo.

(Fonte: INPS)

 

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