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Esonero contributivo triennale anche per studi associati

Ridotto il bonus contributivo per le assunzioni

Esonero contributivo triennale anche per studi associati:

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, ha pubblicato il 21.1.2015 un documento di approfondimento circa la questione dell’Esonero contributivo triennale contenuto nella Legge di Stabilità 2015 (art. 1, comma 118, L.n. 190/2014).

In particolare la Legge di Stabilità 2015 prevede l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, fino ad un massimo di 36 mesi e con un limite di 8.060 euro l’anno, per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

Tale riduzione del carico contributivo delle aziende è stata introdotta al fine di promuovere forme di occupazione stabile.

Con tale documento di approfondimento, la Fondazione Studi esamina la normativa e i punti di criticità e fornisce le soluzioni per la corretta applicazione della nuova formula assuntiva.

Si legge nel citato documento innanzi tutto che la norma contenuta nella Legge di Stabilità 2015 facendo riferimento ai “datori di lavoro” attrae nel campo di applicazione della disposizione (esonero dal versamento dei contributi previdenziali) anche gli studi professionali, anche organizzati in forma associata, indipendentemente dalle caratteristiche soggettive del lavoratore ed anche se assunto a tempo parziale.

La Fondazione, inoltre, cerca di chiarire il dubbio se tale esonero abbia natura di agevolazione contributiva, oppure rappresenti una riduzione strutturale del costo del lavoro per la tipologia contrattuale cui si riferisce, seppure per un limitato periodo di tempo. Qualora l’intervento normativo rientri nell’alveo delle agevolazioni contributive le aziende sarebbero costrette a rispettare ulteriori condizioni rispetto al richiamato comma 118 della Ln. 190/2014 e in particolare: all’applicazione dei principi stabilit dall’art. 4, commi 12, 13 e 15 della L.n. 92/2012; alla regolarità prevista dall’art. 1, commi 1175 e 1776, della L.n. 296/2006, inerente:

Si invita pertanto alla lettura di questo importante ed interessante documento di Approfondimento e chiarimento sulla questione dell’esonero contributivo triennale allegato al presente articolo.

(Fonte: Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro)

 

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