Modifiche al decreto legislativo su contratto a tutele crescenti:
Il Governo ha apportato delle modifiche allo Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge n. 183 del 10 dicembre 2014 (Jobs Act). Tra le differenze ed integrazioni apportate dal Governo, rispetto alla prima versione dello schema di decreto legislativo si segnalano:
art. 6 (Offerte di conciliazione)
- è stato integrato il comma 2, il quale stabilisce che per le minore entrate derivate dal fatto che le somme offerte in conciliazione al lavoratore non costituiscono reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettata a contribuzione previdenziale, (pari a 2 milioni di euro per l’anno 2015; 7,9 milioni di euro per l’anno 2016; ecc.) si provvederà mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’art. 1, comma 107, della L.n. 190/2013 ( Per fare fronte agli oneri derivanti dall’attuazione dei provvedimenti normativi di riforma degli ammortizzatori sociali, ivi inclusi gli ammortizzatori sociali in deroga, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, di quelli in materia di riordino dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, nonché per fare fronte agli oneri derivanti dall’attuazione dei provvedimenti normativi volti a favorire la stipula di contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti, al fine di consentire la relativa riduzione di oneri diretti e indiretti, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito fondo, con una dotazione di 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017);
art. 11 (Contratto di ricollocazione)
– viene eliminato il contratto di ricollocazione (esistente nella prima versione del decreto) il quale prevedeva, tra le altre cose, l’istituzione presso l’INPS del Fondo per le politiche attive per la ricollocazione del lavoratori in stato di disoccupazione involontaria. Il nuovo articolo 11 è intitolato al “Rito applicabile” ai licenziamenti.
Il citato schema di decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana.
(Fonte: Governo)