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Autonomia e condizioni di lavoro del medico:

La Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro, con Interpello n. 28 del 31 dicembre 2014, ha risposto ad un quesito proposto dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (FNOMCeO) in merito alla corretta interpretazione del comma 4, dell’art. 39 del D.Lgs. n. 81/2008 secondo cui “il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia”.

L’istante, nel far presente che in alcune situazioni organizzative delle ASL, ma anche presso alcune grandi aziende private, il medico competente risulta funzionalmente collocato in Unità Operativa Complessa (UOC) di cui il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è il direttore, chiede di sapere se “si può ritenere rispettata la succitata norma quando il datore di lavoro subordina gerarchicamente, funzionalmente e organizzativamente il medico competente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione”.

Al riguardo, si legge nell’Interpello n. 28/2014, sebbene l’art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008 preveda la non delegabilità della designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e non anche della nomina del medico competente, ciò non può far presumere una preminenza di una figura rispetto all’altra. Tali figure, infatti, sono funzionalmente autonome, con attribuzioni di specifiche aree di responsabilità nettamente distinte, anche se complementari tra loro.

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Ciò premesso, la Commissione del Ministero del Lavoro, ha fornito le seguenti indicazioni di ordine generale.

Il D.Lgs. n. 81/2008 delinea in modo chiaro i compiti del servizio di prevenzione e protezione e gli obblighi del medico competente, lasciando al datore di lavoro ogni scelta organizzativa, a condizione che sia garantita l’autonomia delle rispettive funzioni senza limitazioni o condizionamenti.

Ne consegue che, nel caso in cui organizzativamente vi sia coincidenza tra ruolo di direttore di UOC o di analoga struttura con lo svolgimento da parte dello stesso direttore anche delle funzioni di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, la subordinazione gerarchica di un medico incardinato nella stessa UOC o struttura, incaricato di svolgere le funzioni di medico competente, può riguardare i soli aspetti che esulano da tale incarico, stante la condizione di piena autonomia organizzativa e funzionale che deve essere garantita dal datore di lavoro al medico competente per lo svolgimento delle proprie funzioni.

(Fonte: Ministero del Lavoro)

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