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Jobs Act attuazione nuova ASPI:

Lo scorso 24 dicembre 2014 il Governo ha pubblicato sul suo sito il decreto di attuazione dell’art. 1, comma 2, L.n. 183/2014 (Jobs Act), avente ad oggetto la disciplina della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI).

In particolare, all’art. 1, viene stabilito che a decorrere dal 1 maggio 2015 è istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e nell’ambito dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI) di cui all’art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, una indennità mensile di disoccupazione, denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La NASpI sostituisce le prestazioni di ASpI e miniASpI introdotte dall’art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92 con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 maggio 2015. Sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti con esclusione dei

  • dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
  • operai agricoli a tempo determinato o indeterminato (per i quali trovano applicazione le norme di cui all’articolo 7, comma 1, del D.L. n. 86/1988, convertito dalla L.n. 160/1988).

Per quanto concerne i requisiti la NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

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  1. siano in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 181/2000, e successive modificazioni;
  2. possano far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
  3. possano far valere diciotto giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

La NASpI è riconosciuta anche ai:

lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 40 dell’articolo 1 della legge n. 92 del 2012.

Invece, per quanto riguarda la durata, la NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 gennaio 2017 la durata di fruizione della prestazione è in ogni caso limitata a un massimo di 78 settimane.

La domanda va presentata all’INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro e spetta a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e in ogni caso non prima dell’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Per il resto delle informazioni si rimanda al contenuto del decreto di attuazione allegato al presente articolo.

(Fonte: Governo)

 

 

 

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