Legge di stabilità e sgravi contributivi:
È nota ormai l’approvazione della Legge di Stabilità 2015 che, tra i vari argomenti, disciplina le c.d. assunzioni agevolate. In pratica, per i datori di lavoro privati che procederanno ad assumere personale nell’arco temporale tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015 è previsto l’esonero dal versamento della contribuzione complessiva a loro carico, per un massimo di 36 mesi ed entro il tetto massimo di 8.060,00 euro annui.
Tale incentivo però non sarà applicato alle assunzioni con contratto di apprendistato e con contratto di lavoro domestico.
Sono altresì esclusi dal godimento di tale beneficio:
- i premi ed i contributi da versare all’INAIL;
- le assunzioni di lavoratori che, nei sei mesi precedenti hanno lavorato con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso un qualsiasi datore di lavoro, o presso la medesima azienda (o controllata/collegata) nell’ultimo trimestre del 2014 (anche con contratto di somministrazione);
- i contratti di riassunzione con agevolazione di lavoratori per i quali il datore ha già fruito del nuovo incentivo;
Lo sgravio contributivo di cui sopra, inoltre, non è cumulabile con altri benefici eventualmente previsti dal nostro ordinamento ed è necessario che per fruirne il datore di lavoro deve essere (ovviamente) in regola con il versamento dei contributi ordinari e con il rispetto della legislazione del lavoro.
Inoltre, sempre dal 1° gennaio 2015, viene definitivamente soppresso il beneficio contributivo di cui all’art. 8, comma 9, L.n. 407/1990 per quei datori di lavoro che assumevano lavoratori disoccupati o in cassa integrazione da almeno 24 mesi.
Le tipologie di contratto di assunzione per le quali si fruirà dell’incentivo saranno i contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti e i contratti a termine trasformati in contratti a tempo indeterminato, ma per questi ultimi sarà necessario attendere le indicazioni dei tecnici che sono al lavoro per la redazione dei decreti di attuazione.