Tasso di disparità uomo donna:
Il Ministero del Lavoro, con D.I. 22 dicembre 2014 ha individuato i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donnache supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna, ai fini dell’applicazione degli incentivi all’assunzione di cui all’articolo 4, commi 8-11, della L.n. 92/2012 – anno 2015.
Gli incentivi in questione sono rappresentati dalla riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per un periodo di 12 mesi per le assunzioni di lavoratori età non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre dodici mesi, con contratto a tempo determinato o in somministrazione; tale beneficio viene prolungato fino a 18 mesi in caso di trasformazione in contratto a tempo indeterminato; spetta comunque per 18 mesi in caso di assunzioni dei suddetti lavoratori direttamente con contratto a tempo indeterminato. (commi da 8 a 10)
Invece, il comma 11, prevede che tali benefici vengono estesi anche in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e nelle aree di cui all’articolo 2, punto 18), lettera e), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, nonché in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.
Inoltre occorre considerare anche le disposizioni contenute nel Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 le quali dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (Testo rilevante ai fini del SEE) e in particolare l’art. 2 (Definizioni), punto 4, lett. f), che, in sede di definizione delle categorie di lavoratori c.d. svantaggiati, fa riferimento, tra l’altro, “all’essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore appartiene al genere sottorappresentato”.
Pertanto in attuazione dell’art. 2, punto 4, lettera f) del Regolamento (UE), nonché ai fini previsti dall’art. 4, comma 11, della L.n. 92/2012 sono stati individuati, per l’anno 2015, i settori e le professioni, caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna, sulla base delle elaborazioni effettuate dall’ISTAT in relazione alla media annua del 2013. I settori e le professioni in tal modo individuate rilevano – limitatamente al settore privato – ai fini della concessione degli incentivi di cui all’art. 4, comma 11, della L.n. 92/2014 per l’anno 2015.
(Fonte: Ministero del Lavoro)