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Modifica saggio di interesse legale:

L’INPS, con la Circolare n. 178 del 22 dicembre 2014, in informato l’utenza che con il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’11 dicembre 2014, pubblicato sulla G.U. n. 290 del 15.12.2014 (Allegato n. 1 alla Circolare n. 178/2014), è stato modificato il saggio di interesse legali.

In particolare, si legge sulla Circolare n. 178/2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 è stata fissata allo 0,50% la misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile.

Tale incremento porterà delle conseguenze sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

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Al riguardo, l’art. 116, comma 15, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha disciplinato l’ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo, alla misura prevista per gli interessi legali (Circolare n. 88 del 9 maggio 2002).

L’Istituto ha quindi precisato che tale previsione è subordinata all’integrale pagamento dei contributi dovuti.

In presenza di domanda di pagamento dilazionato, tale condizione si realizza a seguito dell’accoglimento della domanda stessa che, come noto, richiede il rispetto dei requisiti di correntezza e regolarità dei versamenti dovuti.

La misura dello 0,5% di cui al decreto in esame, si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2015. Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze (Allegato n. 2 alla Circolare n. 178/2014).

Il provvedimento in esame, precisa infine l’INPS, produrrà effetti anche con riferimento alle somme poste in pagamento dall’Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2015. In relazione a ciò la misura dell’interesse dello 0,5% si applica alle prestazioni pensionistiche in pagamento dal 1° gennaio 2015.

(Fonte: INPS).

 

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