Rimborso spese medici liste speciali
L’INPS, con il Messaggio n. 9674 del 15 dicembre 2014, ha informato gli interessati in merito al rimborso spese per aggiornamento professionale ai medici iscritti nelle liste speciali istituite presso l’INPS (art. 3, comma 5, del D.M. 8 maggio 2008 – anno 2014).
In particolare, si legge nel Messaggio n. 9674/2014, quanto segue.
Con la circolare n. 86/2008 (par. 5), sono state fornite indicazioni in merito all’erogazione del contributo annuo previsto dal comma 5, dell’art. 3 del D.M. 8 maggio 2008 che riconosce a titolo di rimborso spese di aggiornamento professionale, a ciascun medico iscritto nelle liste speciali (istituite ai sensi del comma 12 del D.L. n. 463/1983, convertito con modificazioni dalla L.n. 638/1983), un contributo pari a euro 500,00.
Come è noto, prosegue il Messaggio, tra i requisiti richiesti, è previsto che il medico abbia effettuato almeno 40 visite mensili nel corso dell’anno di interesse. Ciò al fine di riconoscere il contributo a quei medici che garantiscono una maggiore disponibilità nel rapporto di collaborazione instaurato con l’Istituto.
Tuttavia, con riferimento alla verifica di tale requisito, in relazione alla contrazione del budget annuale, a seguito dei noti interventi di razionalizzazione disposti dal legislatore in ottica di spending review, si è ritenuto opportuno rideterminare il requisito riferito al numero minimo di visite mensili necessario per il riconoscimento del contributo in oggetto, sulla base dell’attività espletata dai medici di lista dell’anno in corso.
Pertanto, limitatamente al 2014, il contributo verrà riconosciuto a ciascun medico che abbia effettuato almeno 21 visite mediche di controllo al mese e, a tal fine, si procederà alle conseguenti modifiche procedurali.
Rimane confermato il requisito richiesto relativamente agli eventi formativi utili al conseguimento del contributo , ovvero due corsi di cui uno obbligatoriamente in Medicina legale e delle assicurazioni e l’altro a scelta ma su argomenti di interesse per l’Istituto.
La domanda, completa della documentazione necessaria, dovrà essere presentata alla Struttura territoriale di competenza allo scadere dell’anno solare per l’erogazione del contributo da effettuarsi a consuntivo entro e non oltre il mese di gennaio 2015, imputando la spesa in conto residui 2014.
(Fonte: INPS)