Ammortizzatori sociali in deroga anno 2015:
La Direzione Generale Ammortizzatori Sociali e Incentivi all’Occupazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la Circolare n. 30 in data 11 dicembre 2014, avente ad oggetto gli ammortizzatori sociali in deroga – anno 2015.
La consultazione sindacale costituisce – come è noto – presupposto delle riduzioni dell’orario di lavoro o sospensione dei lavoratori. In particolare, si legge nella Circolare n. 30/2014, per la CIG in deroga, l’accordo è specifico requisito richiesto dalla normativa di riferimento.
L’autorizzazione all’intervento degli ammortizzatori sociali in deroga per gli anni 2013 – 2016 con il relativo finanziamento è disposta dall’art. 2, commi 64 e 65 della legge n. 92/2012. Conseguentemente, ai fini dell’intervento della CIG in deroga nell’anno 2015, il Ministero ha ritenuto che – nelle ipotesi eccezionali in cui non si riesca a stipulare l’accordo in sede istituzionale prima dell’inizio delle riduzioni dell’orario di lavoro o delle sospensioni – l’azienda possa comunque procedere alle suddette riduzioni o sospensioni, purchè sia stata presentata la richiesta di convocazione al Ministero del Lavoro e sia intervenuto l’accordo in sede sindacale, da recepirsi successivamente in sede ministeriale, previa verifica della disponibilità delle risorse finanziarie. Il Ministero ha ritenuto altresì che l’accordo in sede ministeriale debba riportare i motivi eccezionali che ne giustificano la stipula successiva alle riduzioni dell’orario di lavoro o alle sospensioni.
Resta fermo che il recepimento dell’accordo sindacale in sede ministeriale dovrà comunque essere effettuato in tempo utile a consentire all’azienda il rispetto dei termini di presentazione dell’istanza entro venti giorni dall’inizio delle sospensioni, ai sensi dell’art. 2, comma 7, del Decreto Interministeriale del 1° agosto 2014 n. 83473 .
Si rammenta che la CIG in deroga può esser concessa ai lavoratori subordinati, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavori somministrati, subordinatamente al possesso di una anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno 12 mesi alla data di inizio del periodo di intervento di cassa integrazione guadagni in deroga, che sono sospesi dal lavoro o effettuano prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell’attività produttiva.
(Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)