Siglato rinnovo AEC agenti e rappresentanti comparto artigiano:
È stato siglato lo scorso 10 dicembre 2014 l’Accordo Economico Collettivo degli agenti e rappresentanti di commercio per la disciplina dei rapporti con le imprese del comparto artigiano.
Il suddetto AEC, che sostituirà l’accordo economico collettivo del 12 giugno 2002, avrà decorrenza 1° gennaio 2015 – 31 dicembre 2017.
Tale Accordo prevede importanti novità su:
variazioni di zona: che possono essere di lieve entità (riduzioni che incidano fino al 5% delle provvigioni), previa comunicazione scritta all’agente da darsi senza preavviso; di media entità (riduzioni che incidano oltre il 5% e fino al 15% delle provvigioni) previa comunicazione scritta all’agente da almeno due mesi prima (quattro per i monomandatari); di rilevante entità (riduzioni superiori al 15% delle provvigioni) con preavviso non inferiore a quello previsto per la risoluzione del rapporto;
contratto a tempo determinato: previste maggiori tutele;
indennità di scioglimento del contratto:
- indennità di risoluzione del rapporto accantonata dalla mandante nell’apposito Fondo costituito presso la Fondazione Enasarco e riconosciuta anche in assenza di un incremento della clientela e/o del giro d’affari;
- indennità suppletiva di clientela: riconosciuta anche in assenza di un incremento della clientela e/o del giro d’affari;
- indennità meritocratica, che viene riconosciuta nel caso in cui l’agente abbia sensibilmente sviluppato gli affari o creato nuova clientela, con vantaggi per la casa mandante;
FIRR: titolarità dell’agente delle somme accantonate;
Rifiuto ordini mandante: la tempistica è stata ridotta da 60 a 30 giorni;
Gravidanza e puerperio: in tali ipotesi il rapporto resterà sospeso ad ogni effetto, su richiesta dell’agente o rappresentante, per un periodo di 12 mesi all’interno dei quali deve collocarsi la data del parto, durante tale periodo la casa mandante si asterrà dal procedere ad una eventuale risoluzione del rapporto di lavoro, ivi compresi i casi di adozione o affidamento di minore (in questi casi la decorrenza sarà rappresentata dalla data di effettivo ingresso del minore in famiglia). In caso di interruzione di gravidanza, tale periodo sarà ridotto a 5 mesi.
Pensionamento: inserito il diritto all’indennità in caso di pensionamento per invalidità, per “rottamazione” delle licenze e per la pensione di vecchiaia INPS.