Esonero contributivo assunzioni tempo indeterminato
Nel Disegno di Legge di Stabilità, che verrà pubblicata prossimamente sulla Gazzetta Ufficiale, è contenuta anche le normativa sugli sgravi contributivi previsti per coloro che assumono personale a tempo indeterminato.
Poiché si ritiene che sia un argomento molto importante, soprattutto per le aziende, pubblichiamo di seguito i punti essenziali di quanto previsto nella Legge di stabilità:
- Gli sgravi contributivi previsti dalla legge sono estesi a tutti i datori di lavoro privati, ad esclusione di quelli operanti nel settore agricolo;
- Le assunzioni devono avvenire mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato (a tutele crescenti) stipulati dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- Sono esclusi dagli sgravi contributivi i contratti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico;
- Lo sgravio è riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua;
- Vengono esclusi dallo sgravio i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
- L’esonero spetta ai datori di lavoro in presenza di nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato, mentre viene escluso per i lavoratori che nei sei mesi precedenti l’assunzione siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro
- Lo sgravio contributivo non spetta con riferimento a lavoratori per i quali lo sgravio contributivo sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato;
- Lo sgravio contributivo non è cumulabile con altri sgravi o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente;
- Lo sgravio non spetta ai datori di lavoro (ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto) in presenza di assunzioni relative a lavoratori con i quali hanno già posto in essere un contratto a tempo indeterminato, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge di stabilità.