Durata massima contratto di lavoro marittimo:
La Corte di Giustizia dell’Unione Europa, sulla questione della durata massima di un anno per i contratti dei marittimi a tempo determinato, stipulati in successione, ha previsto una sanzione in caso di loro utilizzo abusivo e ha dichiarato che la normativa italiana soddisfa i principi del diritto dell’Unione.
I contratti di lavoro dei marittimi sono disciplinati nel nostro Paese dal codice della navigazione (R.D. n. 327/1942), il quale stabilisce – all’art. 326 – come pari ad un anno la durata massima dei contratti a tempo determinato ed impone di menzionare la data di inizio e di scadenza del contratto. Pertanto, qualsiasi contratto concluso per una durata superiore ad un anno è trasformato in contratto a tempo indeterminato. Nell’ipotesi in cui diversi contratti siano conclusi per un tempo determinato o per viaggi precisi, il lavoro è considerato come ininterrotto quando tra i due contratti decorre un termine massimo di 60 giorni. Secondo la Corte di Giustizia dell’UE, dunque, l’art. 326 cit. non è contrario alla direttiva 1999/70/CE, recepita nel D.Lgs. n. 368/2001. È tuttavia compito del giudice italiano stabilire se i presupposti per l’applicazione e l’attuazione effettiva di tale articolo, costituiscano una misura adeguata per prevenire l’utilizzo abusivo di rapporti di lavoro a tempo determinato. E tale conclusione è stata altresì condivisa dal Ministero del Lavoro nell’Interpello n. 25 del 15 settembre 2014.
In particolare la Corte di Giustizia dell’UE, nella Sentenza del 3 luglio 2014, ha reso i seguenti principi di diritto cui il giudice italiano (Corte di Cassazione) dovrà attenersi, quando dovrà pronunciarsi sui ricorsi proposti da alcuni lavoratori marittimi che hanno dato origine alla questione:
“1) L’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, figurante quale allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE, e CEEP sul lavorato a tempo determinato, dev’essere interpretato nel senso che esso si applica a lavoratori .. occupati in qualità di marittimi con contratti di lavoro a tempo determinato su traghetti che effettuano un tragitto marittimo tra due porti situati nel medesimo stato membro.
2) Le disposizioni dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato devono essere interpretate nel senso che esse non ostano a una normativa nazionale, quale quella in questione nei procedimenti principali, la quale prevede che i contratti di lavoro a tempo determinato debbono indicare la loro durata, ma non il loro termine.
3) La clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato dev’essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, la quale prevede la trasformazione di contratti di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato unicamente nel caso in cui il lavoratore interessato sia stato occupato ininterrottamente in forza di contratti del genere dallo stesso datore di lavoro per una durata superiore a un anno, tenendo presente che il rapporto di lavoro va considerato ininterrotto quando i contratti di lavoro a tempo determinato sono separati da un intervallo inferiore o pari a 60 giorni. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare che i presupposti per l’applicazione nonché l’effettiva attuazione di detta normativa costituiscano una misura adeguata per prevenire e punire l’uso abusivo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato”.
(Fonte: Curia – Ministero del Lavoro)