Aspetti applicativi concessione ammortizzatori sociali:
Il Ministero del Lavoro – Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O., con la Circolare n. 5425 del 24 novembre 2014, ha fornito chiarimenti circa la definizione degli aspetti applicativi del D.I. n. 83473 del 1° agosto 2014, sui criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente.
Per quanto concerne l’ambito di applicazione del Decreto Interministeriale del 1° agosto 2014 n. 83473 , in riferimento al trattamento di CIG in deroga alla normativa vigente, l’art. 2, comma 3, stabilisce che possono richiedere il trattamento le imprese di cui all’art. 2082 c.c. e possono accedere al trattamento di mobilità in deroga i lavoratori che provengono dalle imprese di cui al citato art. 2082.
Pertanto il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga può essere richiesto soltanto dai soggetti giuridici qualificati come imprese, secondo la definizione data dall’art. 2082 c.c. Rientrano in tale ambito anche i piccoli imprenditori di cui all’art. 2083 c.c. (cioè coltivatori diretti del fondo, artigiani, piccoli commercianti). Anche le cooperative sociali di cui alla L.n. 381/1991, possono richiedere il trattamento di CIG in deroga, per i lavoratori che hanno instaurato con esse un rapporto di lavoro subordinato.
Sono invece escluse dalla possibilità di richiedere il trattamento, ad esempio, le associazioni sindacali o datoriali e gli studi professionali.
Invece, per quanto riguarda i lavoratori destinatari del trattamento di integrazione salariale in deroga – si legge sempre nella Circolare n. 5425/2014 – il decreto dispone che esso può essere concesso o prorogato ai lavoratori subordinati, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, subordinatamente al conseguimento di una anzianità presso l’impresa di almeno 12 mesi alla data di inizio del periodo di intervento. Inoltre, con riferimento alle prestazioni in deroga relative all’anno 2014, il decreto dispone che le prestazioni possano essere concesse ai lavoratori subordinati che siano in possesso di una anzianità presso l’impresa di almeno 8 mesi (anziché 12) alla data di inizio del periodo di intervento di CIG in deroga. Mentre, per i lavoratori in somministrazione, per l’accesso al trattamento di CIG in deroga – secondo quanto comunicato dall’INPS – l’anzianità di servizio deve essere verificata presso l’agenzia di somministrazione in quando datore di lavoro effettivo.
Per quanto concernono poi i tempi e le modalità di presentazione delle domande, i limiti massimi di durata del trattamento di CIG in deroga, i lavoratori destinatari della CIG in deroga, le modalità di presentazione dell’istanza e i limiti massimi di durata del trattamento, si rinvia al contenuto della Circolare n. 5425/2014.
(Fonte: Ministero del Lavoro)